Cassazione Civile, Ordinanza n. 22715/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il caso nasce dall'omologa, nel 2019, di un accordo di composizione della crisi ex legge n. 3/2012 proposto da una società agricola. Nel 2021 il socio illimitatamente responsabile ha chiesto al giudice della procedura di sovraindebitamento che fossero sospese alcune esecuzioni immobiliari pendenti contro di lui e che fossero dichiarate improcedibili e nulle, sostenendo che l'art. 7, comma 2-ter, l. n. 3/2012, introdotto nel 2020, estendesse gli effetti dell'accordo anche ai soci illimitatamente responsabili. Il tribunale, in sede di reclamo, ha respinto le istanze ritenendo che la novella non si applicasse a una procedura già definita e che, comunque, la disciplina non riguardasse i debiti personali del socio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell'art. 7, comma 2-ter, l. n. 3/2012 e dell'art. 3 Cost.; nullità e illogicità della decisione per mancata considerazione della ratio della riforma; omessa/contraddittoria motivazione e violazione del ne bis in idem sulla dedotta duplicazione dei crediti; nullità del procedimento e omessa pronuncia su presunte violazioni procedurali del giudice delegato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato anche la nullità della procura speciale conferita, poiché la parte, pur potendo difendersi personalmente ex art. 86 c.p.c., aveva autenticato la propria firma in modo non rituale e la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. era quindi tamquam non esset. Nel merito, però, la ragione decisiva è stata la carenza di interesse e di decisività: il giudice della procedura di sovraindebitamento non aveva alcuna competenza funzionale per adottare provvedimenti specificamente incidenti su determinate esecuzioni individuali pendenti dinanzi ad altri giudici, come la loro sospensione, improcedibilità o nullità. La Corte ha quindi ricostruito i rapporti tra giudice dell'esecuzione e giudice del sovraindebitamento come improntati a equiordinazione e coordinamento, precisando che il giudice concorsuale può al più disporre il divieto generale di iniziare o proseguire azioni esecutive, mentre la sospensione della singola esecuzione spetta al giudice dell'esecuzione. Ne è conseguita l'inutilità dell'eventuale esame dei motivi sul piano sostanziale e intertemporale. Il ricorso è stato rigettato in rito con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
consente alla parte di stare in giudizio personalmente, ma non legittima l'autenticazione della propria firma per il rilascio della procura a un difensore.
la memoria depositata da difensore non ritualmente investito è tamquam non esset.
art. 7, comma 2-ter, L. n. 3/2012
invocato dal ricorrente come estensivo degli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili; la Corte non decide sul merito della portata sostanziale, perché il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
art. 3 Cost.
richiamato a sostegno della censura di irragionevolezza della soluzione adottata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
titoli di ricorso richiamati per violazione di legge, nullità e vizi motivazionali.
il ricorso è inammissibile per difetto di interesse e di decisività, poiché l'eventuale accoglimento non avrebbe potuto procurare utilità al ricorrente.
art. 10, comma 6, L. n. 3/2012
il reclamo avverso gli atti del giudice delegato segue il rito camerale ex art. 737 c.p.c.; il provvedimento del tribunale non è qualificabile come ordinanza cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c.
rito camerale applicabile, in quanto compatibile, al procedimento di accordo di composizione della crisi.
art. 11, comma 5, L. n. 3/2012
richiamato per analogia sulle modalità del reclamo/revoca nella disciplina del sovraindebitamento.
art. 12, comma 4, L. n. 3/2012
richiamato per analogia sulle modalità del reclamo avverso l'omologazione.
non è la corretta base del provvedimento del tribunale, perché l'atto impugnato non ha natura cautelare.
il giudice dell'esecuzione conserva direzione e gestione del procedimento esecutivo assegnatogli.
la sospensione esterna della singola esecuzione, una volta dedotta la causa impeditiva, spetta al giudice dell'esecuzione, che ne verifica i presupposti.
richiamato per distinguere la sospensione interna da quella esterna.
art. 12-bis, comma 2, L. n. 3/2012
norma eccezionale che, per il piano del consumatore, consente al giudice di disporre la sospensione di specifiche esecuzioni quando ne sia pregiudicata la fattibilità.
art. 10, comma 2, lett. c), L. n. 3/2012
il giudice dell'accordo può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive fino all'omologazione definitiva, ma non interventi specifici su una singola procedura.
art. 12, comma 3, L. n. 3/2012
l'accordo omologato vincola tutti i creditori anteriori, compresi quelli che abbiano già intrapreso esecuzioni.
art. 13, comma 3, L. n. 3/2012
in sede di esecuzione dell'accordo il giudice ordina la cancellazione del pignoramento e delle formalità pregiudizievoli, verificata la conformità dell'atto al programma liquidatorio.
in caso di esito negativo della procedura concorsuale, il creditore procedente deve chiedere la riattivazione dell'esecuzione, ove applicabile.
sono i rimedi oppositivi interni da esperire contro la prosecuzione dell'esecuzione se si contesta la decisione del giudice dell'esecuzione.
norma sull'omologa dell'accordo di composizione della crisi, nel cui ambito la Corte colloca il principio di vincolatività per i creditori anteriori.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato insieme all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 2, comma 1, lett. e) ed ff), d.lgs. n. 109/2006
richiamato solo incidentalmente per evidenziare possibili profili disciplinari di un'eventuale indebita interferenza del giudice.
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato sul tema della ricorribilità per cassazione dei decreti camerali, ma senza necessità di definire il punto ai fini dell'inammissibilità.
richiamato in via analogica per descrivere l'effetto di improseguibilità temporanea delle esecuzioni in presenza di procedura concorsuale.
richiamati solo per comparazione con la liquidazione controllata del sovraindebitato.
richiamato solo comparativamente sulla sospensione/improseguibilità nelle procedure di liquidazione controllata.
richiamati per il parallelo con il concordato minore nel nuovo codice della crisi.
richiamato come disposizione equivalente a quella del piano del consumatore in tema di sospensione di specifiche esecuzioni.
art. 78, comma 2, lett. d), CCII
richiamato come corrispondente all'art. 10, comma 2, lett. c), l. n. 3/2012 sul divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive.
Massime di principio
- Nel procedimento di sovraindebitamento, il giudice delegato e il giudice dell'esecuzione sono organi equiordinati: il primo può incidere solo nei limiti espressamente previsti dalla disciplina concorsuale, mentre la gestione della singola procedura esecutiva resta al giudice dell'esecuzione o delle opposizioni esecutive.
- Il giudice della procedura concorsuale può, se la legge lo prevede, emettere un divieto generale di iniziare o proseguire azioni esecutive; non può però adottare provvedimenti specifici su una determinata esecuzione pendente, come ordini di sospensione, improcedibilità o nullità di quel processo.
- La sospensione "esterna" di una procedura esecutiva già iniziata va disposta dal giudice dell'esecuzione, una volta verificata la sussistenza della causa impeditiva; se la sospensione o il suo venir meno sono contestati, devono essere utilizzati i rimedi interni del processo esecutivo.
- L'interesse all'impugnazione manca quando l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque procurare al ricorrente un risultato utile, per difetto originario di potere del giudice adito sul bene della vita richiesto.
- Nel sovraindebitamento, le norme che consentono la sospensione di specifiche esecuzioni sono di stretta interpretazione e hanno carattere eccezionale; fuori dai casi espressamente previsti, non è ammissibile un intervento diretto del giudice concorsuale sulle singole esecuzioni individuali.
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