Cassazione Civile, Ordinanza n. 33124/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito nei confronti della società datrice chiedendo il riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale nel parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri 2000, quale "addetto all'esercizio", e il conseguente trattamento economico e normativo, oltre al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del CCNL Autoferrotranvieri 2000, 2103 c.c. e 18 del R.D. n. 148/1931, sostenendo che la società non avesse contestato le mansioni di coordinatore degli operatori dedotte in giudizio e che la prova testimoniale avesse confermato lo svolgimento di tali mansioni; ha inoltre lamentato che la Corte d'appello non avrebbe verificato anche la non riconducibilità delle mansioni al parametro inferiore assegnato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie disposizioni dei CCNL Autoferrotranvieri 1962, 1976 e 1985, assumendo che la Corte d'appello non avesse compreso la causa petendi della domanda sul lavoro straordinario, fondata sul preteso automatico diritto all'indennità di monoagente e sulla riduzione dell'orario settimanale per l'esclusione dal personale viaggiante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente svolto il procedimento in tre fasi per l'inquadramento del lavoratore: accertamento in fatto delle mansioni svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e raffronto tra esse. Il giudizio di merito aveva accertato che le mansioni svolte avevano natura tecnica ed esecutiva, con autonomia circoscritta ai compiti specifici e svolgimento in esecuzione di direttive dettagliate, senza i connotati di responsabilità e autonomia richiesti per il livello superiore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto né illustrato il contenuto delle disposizioni contrattuali invocate e non aveva indicato puntualmente la loro collocazione nei fascicoli di merito. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge sui criteri di inquadramento e sulle norme collettive applicabili.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per censurare l'omesso esame o l'erronea comprensione della causa petendi relativa al lavoro straordinario.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
La Corte lo richiama come norma che impone la specificità del ricorso, con trascrizione o puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La Corte lo richiama come norma che impone il deposito e l'indicazione dei documenti su cui il ricorso si fonda.
È richiamato quale norma sostanziale sull'inquadramento e sullo svolgimento di mansioni corrispondenti a livello superiore.
art. 18 del R.D. n. 148 del 1931
È richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sull'inquadramento nel settore autoferrotranviario.
È richiamato per la condanna del soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
"Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione"
La Corte ne dà atto applicandolo al ricorso dichiarato inammissibile, con obbligo di ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato per l'introduzione del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
CCNL Autoferrotranvieri 2000, art. 2
È richiamato dal ricorrente come fonte del diverso inquadramento professionale rivendicato.
CCNL Autoferrotranvieri 2000
La Corte lo utilizza per confrontare le declaratorie delle Aree professionali II e III e verificare la correttezza dell'inquadramento.
CCNL Autoferrotranvieri 1976, art. 6 e art. 48
Sono invocati dal ricorrente a sostegno della domanda di straordinario e dell'orario di lavoro rivendicato.
CCNL Autoferrotranvieri 1985, art. 3
È invocato dal ricorrente nella censura relativa al lavoro straordinario.
CCNL Autoferrotranvieri 1962
È invocato dal ricorrente nella censura relativa al lavoro straordinario.
Massime di principio
- Per la corretta individuazione dell'inquadramento contrattuale del lavoratore subordinato occorre seguire un percorso in tre fasi: accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte, individuazione delle declaratorie e qualifiche previste dal contratto collettivo, e raffronto tra mansioni concrete e previsioni collettive.
- Il giudizio di comparazione tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali, una volta sorretto da motivazione logica e adeguata, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione.
- La mera allegazione di aver svolto mansioni superiori non basta se la censura di legittimità non supera il vaglio di specificità e non indica con precisione gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda.
- Nel ricorso per cassazione, quando si invocano clausole o disposizioni collettive, è necessario trascriverne o almeno riprodurne il contenuto essenziale e indicarne puntualmente la collocazione nei fascicoli di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il riconoscimento di un livello superiore richiede che alle mansioni siano connessi i connotati tipici della qualifica rivendicata, in particolare autonomia decisionale e responsabilità, non essendo sufficiente lo svolgimento di attività tecniche ed esecutive svolte su direttive dettagliate.
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