Cassazione Civile, Ordinanza n. 21461/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con il quale l'Amministrazione finanziaria contestava l'omesso versamento, quale sostituto d'imposta, di ritenute sui dividendi distribuiti ai soci e corrispondenti a utili non contabilizzati precedentemente accertati. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di avere versato la prima rata, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo. L'Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha preso atto della tempestiva domanda di definizione agevolata e del relativo perfezionamento in base alla documentazione depositata. Ha richiamato il principio secondo cui il termine del 10 giugno 2019 per il deposito dell'istanza non è perentorio ma ordinatorio. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte ha presentato istanza di trattazione e non risulta alcun diniego della definizione, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13, del d.l. n. 119 del 2018. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La disciplina della definizione agevolata della controversia tributaria consente la sospensione del processo; il termine per il deposito dell'istanza ha natura ordinatoria; in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego, il processo si estingue.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Richiamato quale base processuale della pronuncia in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario, la definizione agevolata della lite determina l'estinzione del giudizio quando la procedura si è perfezionata e, entro il termine previsto, nessuna parte richieda la trattazione e non sia stato notificato diniego della definizione.
- Il termine previsto per il deposito dell'istanza di definizione agevolata ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria, in assenza di una espressa previsione legislativa di decadenza.
- Quando il processo è dichiarato estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente in cassazione.
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