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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35483/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione anticipata, da parte della società committente, di un contratto d'opera professionale annuale stipulato con un medico fisiatra. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso ante tempus, valorizzando una clausola contrattuale di rinnovo automatico salvo disdetta con preavviso di centottanta giorni e interpretandola come deroga implicita alla facoltà di recesso ad nutum prevista dall'art. 2237, comma 1, c.c. La società ricorrente ha censurato tale decisione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2237 c.c., in combinazione con l'art. 1367 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe confuso disdetta e recesso: la disdetta servirebbe solo a impedire la tacita rinnovazione del rapporto alla scadenza, mentre il recesso avrebbe efficacia immediata; inoltre, il diritto di recesso ad nutum apparterrebbe al cliente, sicché la società avrebbe esercitato legittimamente il potere riconosciutole dalla legge. Tuttavia, in Cassazione il controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura ad litem, poiché la firma del legale rappresentante della società non risultava autenticata dal difensore su supporto cartaceo.

La decisione

La Corte ha accolto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancanza di valida autentica della procura ad litem. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., la sottoscrizione della parte debba essere certificata dal difensore costituito e che, nel caso concreto, tale autenticazione mancasse; la formula apposta in calce al ricorso è stata considerata inidonea perché riferita all'autenticazione dell'originale analogico notificato via PEC e non alla certificazione del mandato processuale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità in favore del controricorrente, con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2237 c.c.

    attribuisce al cliente la facoltà di recesso ad nutum dal contratto d'opera professionale; la Corte di merito aveva ritenuto che nel caso concreto tale facoltà fosse stata derogata per implicito dalla disciplina pattizia del rinnovo e del preavviso.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 2237 c.c. per sostenere l'interpretazione del contratto che preservasse gli effetti del recesso esercitato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, invocata a sostegno dell'unico motivo.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    richiede che l'autenticità della sottoscrizione della parte che conferisce procura ad litem sia certificata dal difensore costituito; in mancanza, la procura non raggiunge lo scopo di instaurare validamente il rapporto processuale di mandato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta e all'adunanza camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura ad litem apposta su supporto cartaceo deve essere autenticata dal difensore costituito; in mancanza di tale autenticazione la procura è inefficace ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale e il ricorso è improcedibile.
  • La formula utilizzata per certificare l'autenticità dell'originale analogico notificato via PEC non equivale all'autenticazione della firma del cliente sulla procura e non può supplire al requisito richiesto dall'art. 83, comma 3, c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per un vizio formale della procura, la Corte non esamina il motivo di merito proposto contro la sentenza impugnata e provvede sulle spese seguendo la soccombenza, con possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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