Cassazione Civile, Ordinanza n. 28581/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La Cassa previdenziale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva ritenuto illegittima l'applicazione, alla pensione del professionista, del contributo di solidarietà previsto dall'art. 13 del Regolamento della Previdenza 2013. Nel ricorso per cassazione la Cassa ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, nonché dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo inoltre il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016. Dopo il deposito del ricorso, la Cassa ha però preso atto dell'evoluzione giurisprudenziale sfavorevole della Cassazione e ha depositato atto di rinuncia al ricorso e all'azione, senza che la controparte si costituisse e senza accettazione della rinuncia.
La decisione
La Corte ha rilevato che, in mancanza di accettazione della rinuncia, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile perché la rinuncia depositata rendeva evidente il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione. Nel dispositivo, tuttavia, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, affermando che tale previsione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge finanziaria n. 296 del 2006
era la norma invocata dalla ricorrente per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà applicato alle pensioni; la decisione non entra nel merito della sua corretta applicazione per effetto della rinuncia
art. 1, comma 763, L. 296/2006
richiamato come disposizione modificativa dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e all'azione ai sensi di tale disposizione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendo la norma di stretta interpretazione
disposizione che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato e per l'esclusione del raddoppio in caso di rinuncia
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, se non interviene accettazione della controparte e risulta cessato l'interesse alla decisione, il giudizio può essere dichiarato inammissibile o estinto secondo la formula adottata nel dispositivo, senza esame del merito.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- La rinuncia dell'impugnante, una volta intervenuta e resa nota al giudice, è idonea a far emergere il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente chiusura del processo senza pronuncia sul merito della controversia originaria.
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