Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un’azione possessoria di reintegra e manutenzione della servitù di passaggio proposta dal proprietario di un fondo intercluso, sul quale insisteva un deposito e un’attività di rivendita di bombole di gas. Egli deduceva che l’accesso al proprio immobile avveniva mediante una strada che dalla via pubblica conduceva al deposito e che, oltre il locale, vi era uno slargo utilizzato dai camion per l’inversione di marcia e le operazioni di scarico. Sosteneva che i vicini avevano ristretto la strada e installato un cancello chiuso a chiave, impedendo ai mezzi di raggiungere lo slargo e costringendoli alla retromarcia. Il tribunale aveva accolto la domanda possessorio, qualificando il restringimento come molestia e il cancello come spoglio; la corte d’appello aveva invece accolto parzialmente l’appello dei convenuti, ritenendo che l’uso dello slargo servisse solo a una maggiore comodità dell’azienda e non configurasse utilitas inerente al fondo dominante. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 1027, 1028, 1051, 1052, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, per avere la corte territoriale negato la sussistenza dell’utilitas della servitù nello slargo; errata valutazione delle prove testimoniali; illogicità nel ritenere che il transito non riguardasse l’intera strada; erronea considerazione della deposizione di un testimone; e, in generale, omesso esame e contraddittorietà della motivazione sulle testimonianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini delle servitù prediali, l’utilitas deve essere stabile, oggettiva e inerente al fondo dominante, non ai meri interessi personali del proprietario o dell’azienda. Ha quindi condiviso la valutazione della corte di merito secondo cui l’uso dello slargo per agevolare le manovre dei camion e lo scarico delle bombole costituiva un vantaggio per l’impresa, ma non un’utilità prediale del fondo. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione delle prove testimoniali e non più deducibile il vizio di motivazione nella forma prospettata dal ricorrente, trattandosi di sollecitazione a un nuovo esame del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 1028 c.c. per definire i requisiti della servitù prediale e il carattere dell'utilità inerente al fondo dominante
interpretato nel senso di accogliere una nozione ampia di utilitas, ma pur sempre stabile, oggettiva e inerente al fondo, non a interessi personali o aziendali
citato dal ricorrente nel quadro delle norme sulle servitù, senza autonoma specifica elaborazione nella decisione
citato dal ricorrente nel quadro delle norme sulle servitù, senza autonoma specifica elaborazione nella decisione
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa errori decisivi sul punto
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non può trasformarsi in richiesta di nuovo esame del merito
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude il vizio dedotto nei termini prospettati
art. 111 Cost.
citato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza di merito
citato dal ricorrente nel contesto delle censure sulla decisione di merito
citato dal ricorrente per denunciare vizi della motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che, ratione temporis, il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una nuova valutazione delle prove
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle servitù prediali l'utilitas può essere anche ampia e consistere in una maggiore comodità o amenità del fondo, ma deve avere carattere stabile, oggettivo e prediale, ossia deve inerire al fondo dominante e non ai soli interessi personali del proprietario o dell'impresa che vi opera.
- Non è configurabile una servitù quando il vantaggio perseguito riguarda esclusivamente l'organizzazione dell'attività aziendale o commerciale svolta sul fondo, senza tradursi in un'utilità direttamente riferibile alla destinazione del fondo stesso.
- La destinazione industriale del fondo può giustificare servitù funzionali al fondo, ma non può essere estesa sino a coprire utilità meramente aziendali o personali, estranee alla predialità.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali o un diverso apprezzamento del merito sotto la veste del vizio di motivazione; il sindacato è limitato, nel regime applicabile, all'omesso esame di un fatto decisivo.
- Le censure che contestano la valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili se mirano soltanto a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
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