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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un’azione possessoria di reintegra e manutenzione della servitù di passaggio proposta dal proprietario di un fondo intercluso, sul quale insisteva un deposito e un’attività di rivendita di bombole di gas. Egli deduceva che l’accesso al proprio immobile avveniva mediante una strada che dalla via pubblica conduceva al deposito e che, oltre il locale, vi era uno slargo utilizzato dai camion per l’inversione di marcia e le operazioni di scarico. Sosteneva che i vicini avevano ristretto la strada e installato un cancello chiuso a chiave, impedendo ai mezzi di raggiungere lo slargo e costringendoli alla retromarcia. Il tribunale aveva accolto la domanda possessorio, qualificando il restringimento come molestia e il cancello come spoglio; la corte d’appello aveva invece accolto parzialmente l’appello dei convenuti, ritenendo che l’uso dello slargo servisse solo a una maggiore comodità dell’azienda e non configurasse utilitas inerente al fondo dominante. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 1027, 1028, 1051, 1052, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, per avere la corte territoriale negato la sussistenza dell’utilitas della servitù nello slargo; errata valutazione delle prove testimoniali; illogicità nel ritenere che il transito non riguardasse l’intera strada; erronea considerazione della deposizione di un testimone; e, in generale, omesso esame e contraddittorietà della motivazione sulle testimonianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini delle servitù prediali, l’utilitas deve essere stabile, oggettiva e inerente al fondo dominante, non ai meri interessi personali del proprietario o dell’azienda. Ha quindi condiviso la valutazione della corte di merito secondo cui l’uso dello slargo per agevolare le manovre dei camion e lo scarico delle bombole costituiva un vantaggio per l’impresa, ma non un’utilità prediale del fondo. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione delle prove testimoniali e non più deducibile il vizio di motivazione nella forma prospettata dal ricorrente, trattandosi di sollecitazione a un nuovo esame del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1027 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1028 c.c. per definire i requisiti della servitù prediale e il carattere dell'utilità inerente al fondo dominante

  • art. 1028 c.c.

    interpretato nel senso di accogliere una nozione ampia di utilitas, ma pur sempre stabile, oggettiva e inerente al fondo, non a interessi personali o aziendali

  • art. 1051 c.c.

    citato dal ricorrente nel quadro delle norme sulle servitù, senza autonoma specifica elaborazione nella decisione

  • art. 1052 c.c.

    citato dal ricorrente nel quadro delle norme sulle servitù, senza autonoma specifica elaborazione nella decisione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa errori decisivi sul punto

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non può trasformarsi in richiesta di nuovo esame del merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude il vizio dedotto nei termini prospettati

  • art. 111 Cost.

    citato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza di merito

  • art. 113 c.p.c.

    citato dal ricorrente nel contesto delle censure sulla decisione di merito

  • art. 132 c.p.c.

    citato dal ricorrente per denunciare vizi della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, ratione temporis, il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una nuova valutazione delle prove

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nelle servitù prediali l'utilitas può essere anche ampia e consistere in una maggiore comodità o amenità del fondo, ma deve avere carattere stabile, oggettivo e prediale, ossia deve inerire al fondo dominante e non ai soli interessi personali del proprietario o dell'impresa che vi opera.
  • Non è configurabile una servitù quando il vantaggio perseguito riguarda esclusivamente l'organizzazione dell'attività aziendale o commerciale svolta sul fondo, senza tradursi in un'utilità direttamente riferibile alla destinazione del fondo stesso.
  • La destinazione industriale del fondo può giustificare servitù funzionali al fondo, ma non può essere estesa sino a coprire utilità meramente aziendali o personali, estranee alla predialità.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali o un diverso apprezzamento del merito sotto la veste del vizio di motivazione; il sindacato è limitato, nel regime applicabile, all'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le censure che contestano la valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili se mirano soltanto a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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