Cassazione Civile, Ordinanza n. 19896/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1992, con versamento di una caparra confirmatoria. Le parti si sono reciprocamente addebitate l'inadempimento nel mancato perfezionamento del definitivo. Il promissario acquirente aveva chiesto l'accertamento del proprio recesso ex art. 1385 c.c. e la condanna delle venditrici alla restituzione del doppio della caparra; le venditrici avevano invece domandato la risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, la ritenzione della caparra e il risarcimento di ulteriori danni. Dopo una prima decisione di merito e una cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ha ritenuto che la domanda di recesso con ritenzione della caparra costituisse una domanda nuova e inammissibile in appello rispetto all'originaria domanda di risoluzione con risarcimento danni. La venditrice ricorrente ha quindi proposto tre motivi: violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere la Corte di merito deciso come se la domanda fosse di risoluzione e non di recesso con caparra; violazione degli artt. 1385 e 1453 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per errata qualificazione della propria domanda riconvenzionale; omesso esame di un fatto decisivo, cioè le conclusioni e gli atti di primo grado da cui, secondo la ricorrente, risultava l'abbandono della domanda risarcitoria e la persistenza della sola domanda di recesso con ritenzione della caparra.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha rilevato che nella precedente sentenza resa sulla stessa causa aveva già qualificato la domanda riconvenzionale originaria delle venditrici come domanda di risoluzione del preliminare con richiesta di risarcimento danni, sia pure da liquidarsi separatamente, e aveva ritenuto inammissibile in appello la sostituzione con la domanda di recesso e ritenzione della caparra. Tali accertamenti precludevano in sede di rinvio e nel successivo giudizio di cassazione ogni tentativo di riqualificare la domanda in senso diverso. La Corte ha inoltre ribadito che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di cassazione e non possono essere rimessi in discussione dal giudice di rinvio, neppure alla luce di successive evoluzioni giurisprudenziali. È stata quindi confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
caparra confirmatoria; recesso; ritenzione della caparra; restituzione del doppio della caparra
La domanda di recesso con effetti sulla caparra confirmatoria è strutturalmente diversa dalla domanda di risoluzione con risarcimento danni; la sostituzione dell'una all'altra in appello integra domanda nuova se altera il petitum e la causa petendi.
Richiamato in relazione alla domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla parte ricorrente in primo grado.
È censurato il vizio di ultrapetizione/erronea corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata decisione su un oggetto diverso da quello già cristallizzato nel giudizio di legittimità precedente.
Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto applicare correttamente le norme di diritto, ma la censura è respinta perché preclusa dal precedente giudicato di legittimità sul punto.
Viene richiamato in relazione al divieto di domande nuove in appello.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
Norma richiamata per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice e le parti sono vincolati ai limiti oggettivi e soggettivi segnati dalla sentenza di cassazione: non è consentito rimettere in discussione la qualificazione giuridica già compiuta dalla Corte di legittimità sul punto deciso.
- La domanda di recesso ex art. 1385 c.c. con ritenzione della caparra non è sovrapponibile alla domanda di risoluzione del preliminare con risarcimento dei danni: la sostituzione dell'una all'altra in appello può integrare domanda nuova inammissibile.
- Quando la Corte di cassazione ha già qualificato una domanda e ne ha tratto conseguenze sulla sua ammissibilità, tale qualificazione preclude nel prosieguo qualsiasi riqualificazione alternativa fondata su una diversa lettura degli atti di merito.
- La censura di omesso esame di fatti o atti non può essere utilizzata per eludere il vincolo derivante dal precedente giudizio di cassazione, se l'elemento invocato mira solo a riaprire una questione già definita in sede di legittimità.
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