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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19665/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 01/06/2021 che li aveva dichiarati responsabili, in parziale riforma del giudice di primo grado, di delitti tra cui l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (trasposizione art. 260 d.lgs. 152/2006 nell'art. 452-quaterdecies c.p.). Assanelli deduce vizio di motivazione per una valutazione basata su elementi riferibili al fratello Stefano e su prove scarse (due conversazioni e fotogrammi). Frustillo propone tre motivi: (i) vizio di motivazione e violazione dell'art. 452-quaterdecies perché sarebbe stato solo esecutore e non l'alter ego dell'amministratore; mancherebbe il dolo specifico e l'indicazione del profitto ingiusto; (ii) carenza di prova per il reato associativo (art. 416) e mancanza di collegamento tra SMR Ecologia s.r.l. e altre società; (iii) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e eccessività della pena. Romanello propone tre motivi: (i) vizio di motivazione e travisamento del fatto per l'addebito dell'associazione per delinquere, contestando la sua investitura come "promotore" e la sovrapposizione con il reato di cui all'art. 452-quaterdecies; (ii) carenza di prova circa l'amministrazione di fatto nel periodo contestato in relazione al reato ambientale (art. 256 d.lgs. 152/2006); (iii) errore nella negazione delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena (aumenti per continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte maggioritaria e manifestamente infondati alcuni motivi, rigettando le censure. Motivazione principale: molti motivi erano ricostruzioni e richieste di revisione del merito non consentite in sede di legittimità (censure generiche o mancato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata). I motivi che investivano valutazioni di fatto o meramente probatorie sono stati ritenuti inammissibili; altri (es. dogliane sulla negazione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena) sono stati ritenuti manifestamente infondati, con richiamo alla giurisprudenza che richiede elementi positivi per concedere le attenuanti e che la motivazione è adeguata se la pena non è di gran lunga superiore alla misura media edittale. La Corte ha confermato l'interpretazione sulla riconoscibilità della concorrenza tra art. 452-quaterdecies c.p. e art. 416 c.p. e ha ritenuto congrua la motivazione sull'esistenza del sodalizio e sul ruolo di Romanello come perno/promotore. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili secondo il dispositivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudizio di cassazione è limitato: non può riconsiderare in sede di legittimità la valutazione delle risultanze di fatto compiuta dai giudici di merito; i motivi che si risolvono in una mera rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • Le censure generiche o prive di confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata sono inammissibili; il ricorrente deve indicare specifici vizi di logicità, contraddizione o riferimento ad atti processuali decisivi.
  • L'art. 452-quaterdecies c.p. (traffico illecito di rifiuti) è reato abituale che richiede pluralità di atti non occasionali e può concorrere con il reato associativo (art. 416) se sono presenti distinti elementi costitutivi per ciascuna fattispecie.
  • La brevità della partecipazione al sodalizio o la sua carattere 'a tempo' non esclude necessariamente la configurazione dell'associazione per delinquere se il patto criminoso e la partecipazione risultano dagli elementi probatori.
  • Per ottenere le circostanze attenuanti generiche occorrono elementi positivi a favore dell'imputato; la sola assenza di elementi negativi non garantisce l'automatica concessione.
  • Nella determinazione della pena e degli aumenti per continuazione il giudice deve motivare in modo tale da rendere comprensibile la proporzione tra pene; motivazioni generiche sono sufficienti se la pena non è di gran lunga superiore alla misura media edittale.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; il ricorso deve quindi essere ben fondato e tecnicamente articolato per evitare conseguenze economiche.

Testo integrale

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