Cassazione Penale, Sentenza n. 19611/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo estinto il reato per prescrizione alla data del 16/08/2020. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disposto la trasmissione di copia degli atti al Prefetto di Ancona ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.S.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Ancona e la sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Ancona per il reato di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S. (guida con alterazione da stupefacenti e rifiuto di sottoporsi al controllo). Ha impugnato sostenendo, primo, che il reato si fosse estinto per prescrizione (fatto 16/08/2015; appello proposto 07/05/2018; decreto di citazione per il giudizio 01/07/2020), senza che intervenissero sospensioni utili e senza che la sospensione ex art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 fosse applicabile; secondo, vizi di motivazione e insufficienza probatoria per contraddizioni tra le dichiarazioni del poliziotto e quelle dell'imputato e per l'asserita mancata comunicazione delle conseguenze del rifiuto; terzo, contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 187, comma 8 C.d.S.
Norma contestata, riguarda la guida in stato di alterazione per sostanze stupefacenti e il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti; nella sentenza è il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato
art. 157 cod. proc. pen.
Riferito alla disciplina della prescrizione e del suo computo nel processo penale; utilizzato nella doglianza sull'estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale
art. 161 cod. proc. pen.
Norma attinente alla durata della prescrizione e sue interruzioni/sospensioni; richiamata nel motivo relativo alla prescrizione
art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. con modificazioni dalla L. 24/04/2020 n. 27
La Corte interpreta la sospensione prevista dalla normativa emergenziale come applicabile soltanto nei procedimenti in cui, nel periodo di riferimento, fossero effettivamente operanti termini procedurali per atti specifici; non si applica al periodo intercorrente tra il deposito dell'impugnazione e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione o violazione di legge nella decisione di merito (strumento attraverso cui si deduce insufficienza probatoria o altri vizi di decisione)
artt. 133 e 62-bis cod. pen.
Richiamati in relazione alla quantificazione della pena e alla possibile concessione delle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente contestava la mancata motivazione della loro esclusione
art. 224, comma 3, C.d.S.
Prevede l'irrogazione di misure amministrative e la competenza del Prefetto: la Corte dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Ancona per gli eventuali provvedimenti amministrativi conseguenti
Giurisprudenza - Sez. 5, Sentenza n. 2647 del 29/09/2021 (Rv. 282431)
Precedente richiamato per affermare il principio secondo cui la sospensione emergenziale della prescrizione si applica solo se, nel periodo sospeso, esistevano termini processuali effettivamente operanti per il compimento di specifici atti; enuncia che la sospensione non opera tra deposito dell'impugnazione e decreto di citazione per appello
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata verificando le date di fatto, di esercizio dell'azione penale e di compimento degli atti processuali: se alla data di estinzione il termine è decorso e non sono intervenute sospensioni valide, il reato si estingue anche se rimangono questioni sul merito
- La sospensione dei termini prevista per l'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020) opera solo quando, nel periodo di sospensione, siano effettivamente pendenti termini procedurali per atti specifici; non copre automaticamente i periodi tra il deposito di un'impugnazione e l'emissione del decreto di citazione per l'udienza di appello
- Se la Corte di legittimità accerta l'estinzione del reato per prescrizione annulla la sentenza senza rinvio e ciò comporta anche la revoca delle sanzioni amministrative accessorie connesse alla condanna penale
- Le contestazioni sulla prova e sulla valutazione delle dichiarazioni (contraddizioni dei testimoni, mancata comunicazione di avvisi, ecc.) restano rilevanti solo se il giudizio di legittimità valuta il merito: quando prevale la questione prescrizionale, tali profili possono rimanere non esaminati nel merito
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare e contestare tempestivamente eventuali sospensioni o atti processuali che possono interrompere o sospendere la prescrizione, nonché calcolare con precisione i termini per evitare l'estinzione del reato
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