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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19615/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava per nullità assoluta, ex art. 179 co. 1 c.p.p., la dichiarazione di assenza pronunciata in primo grado: sosteneva di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento poiché tutte le notifiche (compresa la vocatio in iudicium) erano state eseguite presso il difensore d'ufficio nominato al momento dell'identificazione, con il quale non risultava fosse instaurato un rapporto professionale; pertanto la condanna in contumacia sarebbe illegittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha accertato, dall'esame degli atti, che le notifiche erano state eseguite presso il difensore d'ufficio nominato nelle indagini senza prova dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o di altri elementi che dimostrassero la conoscenza del processo da parte dell'imputato. Perciò ha dichiarato la nullità assoluta dell'operato del giudice di merito che aveva proceduto in assenza senza verificare la concreta conoscenza del procedimento, ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Rilevata la nullità assoluta della dichiarazione di assenza quando manchi la prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)

    Richiamata per il principio che il processo in absentia è consentito solo se vi è certezza dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato o della sua volontaria sottrazione; modificazioni legislative orientate ad adeguare l'ordinamento agli obblighi internazionali.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Contestualizzato come disciplina collegata alla dichiarazione di assenza e alle garanzie procedurali per il processo in assenza.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Il giudice, se non è certa l'effettiva conoscenza del processo, deve ordinare la notifica personale da parte della polizia giudiziaria e, se impossibile, sospendere il processo.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'ipotesi di rescissione del giudicato per processi celebrati in assenza senza le garanzie richieste.

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. e legge 23 giugno 2017, n. 103

    Menzionati per chiarire che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è, di per sé, prova sufficiente della conoscenza del procedimento, specie se non sussiste un concreto rapporto professionale.

Massime di principio

  • La celebrazione del processo in assenza è lecita solo se è dimostrabile che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto; altrimenti la sentenza è affetta da nullità assoluta.
  • La sola elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, senza prova dell'effettivo rapporto tra difensore e imputato, non costituisce prova adeguata della conoscenza del processo.
  • Il giudice deve verificare l'effettività della conoscenza dell'imputato; in difetto deve disporre la notifica personale da parte della polizia giudiziaria o sospendere il processo (art. 420-quater c.p.p.).
  • La nullità per celebrazione del processo senza effettiva conoscenza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e comporta, se accertata, l'annullamento senza rinvio quando venga meno la regolarità sostanziale dell'istruzione.
  • In casi simili la difesa può efficacemente chiedere l'annullamento invocando la mancanza di rapporti con il difensore domiciliatario e l'assenza di notifiche personali all'imputato.

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