Cassazione Penale, Sentenza n. 19616/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per furto (artt. 99, comma 2, 56, 624 e 625 n.2 c.p.), con censura specifica sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (uso di mezzo fraudolento). La ricorrente ha sostenuto che il semplice occultamento della merce all'interno di una borsa non costituisce "mezzo fraudolento", richiamando la sentenza Sezioni Unite n. 40354/2013 (Sciuscio), e ha inoltre fatto presente l'assenza di querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. non si configura nel caso di semplice occultamento della refurtiva all'interno di una borsa presentandosi alla cassa, poiché tale condotta rientra nelle modalità ordinarie del furto. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l\'aggravante richiede una condotta con particolare efficacia offensiva e astuzia, ossia l\'uso di mezzi o strumenti idonei a eludere le misure di tutela (esempi: borsa a doppio fondo, indumenti appositamente preparati, schermi per dispositivi antitaccheggio). Esclusa l\'aggravante, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela.
Norme richiamate
Definizione del reato di furto; la condotta consiste nell\'impossessarsi di beni altrui.
Aggravante per l\'uso di mezzo fraudolento: la Corte interpreta l\'aggravante in senso restrittivo, richiedendo mezzi astuti, ingegnosi o strumenti particolari idonei a eludere le misure di tutela del detentore; il mero occultamento nella borsa o sulla persona non è sufficiente.
Sez. U, Sent. n. 40354/2013 (Sciuscio)
In tale pronuncia si afferma che "la frode si riferisce non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più"
Giurisprudenza di legittimità che delimita il concetto di "mezzo fraudolento": occorre una predisposizione astuta e sofisticata che evidenzi una maggiore gravità rispetto all\'ordinario occultamento.
Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018 (Chaketadze)
Giurisprudenza che conferma la linea interpretativa: l\'aggravante può sussistere quando siano impiegati mezzi specifici (es. borsa schermata con fogli di alluminio per eludere l\'allarme).
Norma richiamata negli atti (circostanze personali/recidiva); non è determinante nel provvedimento di annullamento.
Norma sul tentativo richiamata negli atti; non è centrale nella decisione resa.
Massime di principio
- Il mero occultamento della merce sulla persona o all\'interno di una borsa, senza l\'uso di strumenti o predisposizioni particolari, normalmente non integra l\'aggravante di cui all\'art. 625 n.2 c.p.
- L\'aggravante del "mezzo fraudolento" richiede una condotta caratterizzata da astuzia o sofisticazione tali da eludere specifiche misure di tutela (es.: borsa a doppio fondo, dispositivi per neutralizzare allarmi, strumenti per rimuovere o schermare dispositivi antitaccheggio).
- In ipotesi simili, la difesa dovrebbe documentare l\'assenza di mezzi o accorgimenti particolari e richiamare la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Sciuscio) per contestare l\'aggravante.
- La qualificazione dell\'aggravante è fattuale: il giudice valuta se la modalità di occultamento abbia effettivamente mostrato una "marcata efficienza offensiva" rispetto all\'ordinario nascondimento.
- Se l\'esclusione dell\'aggravante incide sul carattere procedibile del reato (p.es. quando l\'azione penale è subordinata a querela), l\'assenza di querela può comportare l\'annullamento senza rinvio.
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