Cassazione Penale, Sentenza n. 19612/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Santo Venuto ha proposto ricorso per revisione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Messina (12/07/2017) per furto di un motociclo. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle testimonianze di Igor Miele (testimone oculare) e di Monica Re Calligaris (compagna dell'imputato, che offriva un alibi), sostenendo che la Corte territoriale abbia travisato i contenuti delle deposizioni e non abbia dato adeguato peso all'alibi; (2) inosservanza degli artt. 162 e 552 c.p.p., deducendo che il decreto di citazione a giudizio del 7/03/2016 non sarebbe stato notificato al ricorrente e contestando la validità della nomina con elezione di domicilio dell'avvocato (presunta mancanza di attestazione di deposito firmata dal funzionario della Procura).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto irrilevante per il rimedio della revisione l'argomento relativo alla mancata conoscenza del processo e alla notifica (che sarebbe pertinente alla rescissione dell'ingiudicato ai sensi dell'art. 629-bis), poiché l'istanza è stata proposta come revisione ai sensi degli artt. 629 e 630 c.p.p., rimedio che può essere proposto 'in ogni tempo' e presuppone il contraddittorio; dunque le allegazioni sulla mancata conoscenza del procedimento sono inidonee per la revisione. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il giudice della revisione abbia svolto il necessario confronto dinamico tra le 'nuove prove' e il compendio probatorio originario, motivando adeguatamente perché la testimonianza della teste Re Calligaris non fosse credibile e non capace di ribaltare la sentenza di condanna (anche in confronto alla testimonianza oculare di Miele). La Corte di legittimità ha limitato il proprio sindacato alla verifica della tenuta logica e motivazionale, escludendo la riedizione di un nuovo esame probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il rimedio della revisione; la Corte ricorda che la revisione può essere proposta 'in ogni tempo' e presuppone che il provvedimento sia stato pronunciato nel pieno contraddittorio fra le parti.
Prevede i casi tassativi di ammissibilità della revisione; la Corte lo richiama insieme all'art. 629 per inquadrare l'istanza come revisione.
Disciplina la rescissione del giudicato per imputato assente; la Corte distingue la rescissione dalla revisione e spiega che le doglianze sulla mancata conoscenza del processo sarebbero rilevanti solo per la rescissione, non per la revisione.
Richiamato dal ricorrente (presunta inosservanza), attiene agli atti del procedimento; la decisione non valorizza tali rilievi nel contesto della revisione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle notifiche degli atti; la Corte ritiene tali contestazioni irrilevanti nel quadro del rimedio per revisione scelto.
Norma richiamata quale parametro applicabile al procedimento di revisione per il corretto criterio di valutazione delle prove e del contraddittorio; la Corte ne invoca il principio di confronto fra decisione e nuovo quadro probatorio.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Norme relative agli esiti favorevoli per l'imputato (proscioglimento o assoluzione) richiamate per spiegare lo scopo della revisione: rimuovere gli effetti della cosa giudicata nei casi tassativi in cui emergano nuovi elementi idonei a far propendere per l'innocenza o a generare ragionevole dubbio.
Massime di principio
- La revisione (art. 629 e 630 c.p.p.) è uno strumento volto a far emergere elementi 'nuovi' che possano effettivamente compromettere la tenuta logica e probatoria della sentenza definitiva; non è un mezzo per rinnovare o rivedere semplicemente la valutazione delle stesse prove già esaminate.
- Le questioni relative alla mancata notifica del decreto di citazione e alla mancata conoscenza del processo sono rilevanti per la rescissione dell'ingiudicato (art. 629-bis) ma, se il condannato sceglie il rimedio della revisione, tali rilievi sono in linea di principio irrilevanti per l'ammissibilità del ricorso per revisione.
- Il giudice della revisione deve motivare in modo analitico e comparativo perché le nuove prove non sono idonee a ribaltare la decisione precedente: occorre valutare unitariamente il nuovo materiale insieme a quello originario, in prospettiva dinamica, non con un confronto puramente 'statico'.
- La Corte di legittimità, nel sindacato sul rigetto della revisione, verifica la tenuta logico-motivazionale della decisione ma non può ri-valutare direttamente la prova di merito; il sindacato riguarda la correttezza e la completezza della motivazione del giudice della revisione.
- La mancata produzione, nei motivi di ricorso, di atti processuali rilevanti (es. verbalizzazioni delle escussioni) indebolisce la censura sul travisamento della prova, perché impedisce alla Corte di verificare il ricostruito contenuto probatorio contestato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per revisione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione alla cassa delle ammende.
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