Cassazione Civile, Ordinanza n. 08245/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'Imposta Unica sulle scommesse sportive per l'anno d'imposta 2016, emesso nei confronti di una contribuente indicata dall'amministrazione come responsabile d'imposta, in solido con un bookmaker comunitario privo di concessione. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, che aveva respinto il ricorso; in appello, la sentenza era stata riformata solo quanto alle sanzioni. In cassazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto un ricorso affidato a un motivo, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché i fatti di causa erano stati esposti mediante la trascrizione di una sentenza diversa. La contribuente ha a sua volta proposto ricorso con due motivi: con il primo contestava la soggettività passiva del centro di raccolta scommesse e comunque la correttezza del metodo di liquidazione dell'imposta; con il secondo deduceva, oltre alle stesse violazioni normative, l'illegittimità costituzionale e la contrarietà al diritto UE del criterio di determinazione dell'imponibile, fondato sul triplo della media provinciale della raccolta dell'anno precedente e applicazione dell'aliquota dell'8%.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché diretti contro la medesima sentenza. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per carenza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., essendo l'esposizione dei fatti affidata al testo di una sentenza diversa. Quanto al ricorso della contribuente, ne ha rigettato entrambi i motivi ritenendoli manifestamente infondati: ha richiamato un consolidato orientamento secondo cui, nell'imposta unica sulle scommesse, sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi sia nei confronti del titolare della ricevitoria sia nei confronti del bookmaker estero privo di concessione, in solidarietà paritetica; ha inoltre ritenuto legittimo il criterio forfettario di determinazione della base imponibile, pari al triplo della media provinciale, per i soggetti che non abbiano aderito o siano decaduti dal regime di regolarizzazione. Sono state respinte anche le censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con il TFUE, nonché le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. La contribuente è stata condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede la chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi, requisito la cui mancanza comporta inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla contribuente
art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015
modifica il metodo di calcolo dell'imposta ma non incide sui presupposti applicativi e soggettivi
art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014
disciplina, come modificata, il criterio forfettario di determinazione dell'imponibile per l'imposta unica sulle scommesse
art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010
norma richiamata nel sistema dell'imposta unica sulle scommesse, applicabile anche ai rapporti precedenti alla sua entrata in vigore
art. 1, comma 2, l. n. 288 del 1998
richiamato nel quadro normativo della soggettività passiva dell'imposta unica
richiamato nel quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse
art. 16 del d.m. n. 111 del 2006
richiamato nel quadro normativo di settore
art. 3 Cost.
la questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata
art. 24 Cost.
la questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata
art. 53 Cost.
la determinazione forfettaria dell'imponibile è considerata coerente con la capacità contributiva
art. 97 Cost.
la questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata
art. 49 TFUE
la norma interna non è ritenuta lesiva della libertà di stabilimento
art. 56 TFUE
la norma interna non è ritenuta lesiva della libertà di prestazione di servizi
art. 57 TFUE
la norma interna non è ritenuta lesiva della libertà di prestazione di servizi
richiamato per la proposta di definizione anticipata e la decisione del ricorso
richiamato per la memoria illustrativa e il procedimento camerale
consente la compensazione integrale delle spese in caso di reciproca soccombenza
giustifica la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende perché il giudizio è definito in conformità alla proposta accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, applicabile alla parte privata ricorrente se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere chiara, pertinente e riferita alla controversia specifica; la trascrizione integrale o sostanzialmente integrale di una decisione diversa non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e determina l'inammissibilità del ricorso.
- In tema di imposta unica sulle scommesse, il soggetto che raccoglie le giocate sul territorio italiano è tenuto all'imposta anche se opera per conto di un bookmaker estero privo di concessione, essendo configurabile una solidarietà paritetica tra i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nell'esercizio delle scommesse.
- Il criterio forfettario di determinazione della base imponibile, parametrato al triplo della media provinciale della raccolta, è legittimo per i soggetti non aderenti al regime di regolarizzazione o decaduti da esso, perché rappresenta un accertamento induttivo su base presuntiva giustificato dall'impossibilità di ricostruire la raccolta effettiva dei soggetti non collegati al totalizzatore nazionale.
- La disciplina dell'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, gli artt. 3 e 53 Cost. né le libertà garantite dagli artt. 49, 56 e 57 TFUE, poiché mira ad assicurare parità di trattamento tra operatori della rete legale e operatori privi di concessione, senza introdurre discriminazioni territoriali.
- Le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non devono essere accolte quando la questione di diritto dell'Unione è già risolta o comunque non presenta dubbi rilevanti tali da rendere necessaria una nuova rimessione.
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