Cassazione Civile, Ordinanza n. 31917/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2006, con cui all contribuente veniva imputato, ai fini IRPEF, un reddito comprensivo anche di euro 200.000 quale quota di spese per incremento patrimoniale, collegata all'acquisto di due fondi rustici. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo provato che il prezzo non fosse stato effettivamente pagato e che la compravendita fosse simulata con causa gratuita anziché onerosa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione solo apparente della sentenza di merito; secondo, violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la semplice allegazione della simulazione non basta a vincere la presunzione propria dell'accertamento sintetico e che la CTR non avrebbe indicato quali ulteriori prove avessero dimostrato il mancato pagamento del prezzo e la simulazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente perché non esponeva il percorso logico-argomentativo né indicava il quadro probatorio posto a base dell'affermazione di simulazione del contratto e del mancato pagamento del prezzo. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza è viziata da nullità quando la motivazione è solo apparente, ossia quando manca l'esplicitazione del criterio logico e del quadro probatorio che ha condotto il giudice alla decisione.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice; in mancanza, la decisione è censurabile per motivazione apparente.
art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel giudizio sull'accertamento sintetico il contribuente può contrastare la pretesa fiscale, ma la censura sull'idoneità della prova contraria resta assorbita se la sentenza di merito è priva di motivazione effettiva.
L'onere di provare il mancato pagamento del prezzo e il carattere simulato dell'operazione grava sul contribuente che intenda superare le risultanze dell'accertamento sintetico.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio di motivazione apparente è veicolata come nullità della sentenza per violazione dei requisiti legali della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato per la doglianza di violazione di legge relativa alla disciplina dell'accertamento sintetico e della ripartizione dell'onere della prova.
Massime di principio
- Sussiste nullità della sentenza per motivazione apparente quando il giudice di merito affermi un risultato probatorio senza indicare, in modo comprensibile e coerente, quali elementi di prova abbiano sorretto il convincimento.
- In tema di accertamento sintetico, il contribuente che contesti l'imputazione di spese per incremento patrimoniale deve fornire prova contraria specifica e non può limitarsi ad affermare la simulazione dell'atto o il mancato pagamento del prezzo senza supporto probatorio.
- La motivazione della decisione deve consentire il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione meramente assertiva o generica rispetto alle prove acquisite è censurabile in cassazione.
- Quando il primo motivo investe validamente la struttura motivazionale della sentenza, resta assorbita la censura relativa alla sufficienza o alla valutazione della prova contraria nel merito.
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