Cassazione Civile, Ordinanza n. 17377/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, in prededuzione, del proprio credito per prestazioni rese nella predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e della proposta di concordato preventivo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; il Tribunale, in sede di opposizione, aveva confermato l'esclusione della prededuzione ritenendo che nessuna utilità fosse derivata ai creditori, poiché la procedura concordataria non era stata aperta e la domanda era stata dichiarata inammissibile. Nel ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 111 l.fall., sostenendo che la prededuzione dovesse riconoscersi per il solo svolgimento dell'attività preparatoria alla domanda di concordato, indipendentemente dall'esito della procedura e dalla concreta utilità per la massa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nella fattispecie, non spettava la prededuzione al credito del professionista perché la procedura di concordato non era stata effettivamente aperta: la semplice presentazione della domanda non basta, e la consecutio tra procedure che giustifica la prededuzione richiede una procedura concorsuale effettivamente ammessa. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la prededuzione per i crediti professionali funzionali al concordato presuppone l'apertura della procedura ex art. 163 l.fall.; ha quindi ritenuto corretta la decisione del Tribunale. Le spese sono state integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale poi composto dalle Sezioni Unite; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e della proposta di concordato preventivo
la prestazione professionale resa per la redazione della relazione è il fatto generatore del credito azionato in passivo
la prededuzione per i crediti sorti in funzione della procedura presuppone il collegamento funzionale con una procedura concorsuale effettivamente aperta; non basta la mera presentazione della domanda
il decreto di inammissibilità della domanda impedisce il radicarsi della procedura concordataria ai fini della prededuzione funzionale
l'apertura della procedura di concordato è condizione decisiva perché i crediti professionali funzionali possano essere trattati in prededuzione
non applicabile ratione temporis, essendo stata la norma abrogata prima dell'inizio della controversia
il giudice delegato aveva riconosciuto al credito la collocazione privilegiata, distinta dalla prededuzione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
era il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite sul differimento del soddisfacimento dei creditori nelle procedure concorsuali
art. 6, comma 1, lett. c, d.lgs. 14/2019
indicato come conferma sistematica del principio per cui i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato maturano prededuzione solo a condizione che la procedura sia aperta
richiamato come disposizione che condiziona la prededuzione all'apertura della procedura
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato di predisporre gli atti e la relazione per l'accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione è funzionale alla procedura ed essa sia stata effettivamente aperta; la mera presentazione della domanda non è sufficiente.
- La prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. non si fonda sulla sola utilità astratta o sull'attività preparatoria in sé, ma richiede un nesso funzionale con una procedura concorsuale concretamente instaurata e non interrotta da un decreto di inammissibilità.
- Il criterio dell'utile concreto ex post non è decisivo: ciò che rileva è un giudizio ex ante sulla funzionalità della prestazione alle finalità della procedura, ma sempre entro una procedura effettivamente ammessa.
- La consecutio tra concordato preventivo e fallimento, idonea a traslare la prededuzione nel fallimento successivo, presuppone continuità procedimentale e organizzativa; tale continuità manca quando la domanda di concordato non supera il vaglio di ammissibilità.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni Unite, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese di lite.
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