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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22178/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva rideterminato la pena per i reati in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990 e artt. 110 e 73 D.P.R. 309/1990), impugnando in particolare il decreto di dichiarazione di latitanza del 12/10/2005 e gli atti collegati (verbale di vane ricerche, mancata ricerca agli indirizzi indicati, provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale del 14/01/2003), l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio (compreso il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati dalla Corte d'Appello di Lecce), nonché le valutazioni sulla partecipazione ad associazione e sul mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento alla declaratoria di latitanza. Ha rilevato che il decreto di latitanza del 12/10/2005 si è fondato sulle mere risultanze del verbale di vane ricerche che non documentava in modo adeguato e motivato la volontarietà della sottrazione all'esecuzione: in particolare mancavano evidenze di ricerche effettive presso la residenza anagrafica e non risultavano tentativi di notifica o accessi documentati in loco. La Corte ha ricordato che le ricerche della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. devono essere esaustive e fondate su elementi fattuali idonei a consentire l'apprezzamento della volontarietà dell'evasione, pur non essendo obbligatorie le ricerche nei luoghi previsti per l'irreperibilità o all'estero quando ricorrano le condizioni dell'art. 169, comma 4, c.p.p.; tuttavia, nel caso di specie, l'apprezzamento motivato del giudice sulla latitanza appare mancato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. Le altre questioni vengono dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte territoriale aveva contestato la partecipazione, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito, ravvisando l'annullamento per vizi relativi alla dichiarazione di latitanza

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    Norma sulle specifiche condotte di illecita attività stupefacenti; citata nell'imputazione, ma le questioni sul merito sono state assorbite dal vizio procedurale annullato

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 (art. 80, comma 2)

    Aggravante prevista nel testo unico sugli stupefacenti; la Corte territoriale l'aveva esclusa nel caso concreto

  • Codice penale (art. 110)

    Concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) richiamato nella imputazione; la valutazione della partecipazione è rimasta assorbita

  • Codice penale (art. 62-bis)

    Circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale aveva negato il riconoscimento senza motivazione ritenuta decisiva dalla difesa, ma la Cassazione ha ritenuto secondarie tali questioni rispetto al vizio annullato

  • Codice di procedura penale (art. 295)

    Le ricerche della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. devono essere tali da risultare esaustive per consentire al giudice di valutare l'impossibilità di esecuzione e la volontarietà della sottrazione; tuttavia non è richiesto sempre l'esperimento di tutte le ricerche previste per l'irreperibilità

  • Codice di procedura penale (art. 169, comma 4)

    Limita l'obbligo di ricerche all'estero: la Cassazione ricorda che le ricerche estere non sono sempre necessarie quando ricorrano le condizioni previste da questa norma

Massime di principio

  • La dichiarazione di latitanza richiede un apprezzamento motivato e fondato su elementi fattuali che dimostrino la volontarietà della sottrazione all'esecuzione; non può basarsi automaticamente sul solo verbale di vane ricerche privo di riscontri concreti
  • Le ricerche della polizia giudiziaria devono essere esaustive e documentate in modo tale da permettere al giudice di verificare sia l'impossibilità di esecuzione sia la volontarietà dell'evasione; vanno indicati tentativi di notifica, accessi e accertamenti presso la residenza anagrafica quando pertinenti
  • L'obbligo di ricerca non sempre comprende accertamenti all'estero; la loro necessità va valutata alla luce delle condizioni previste dall'art. 169, comma 4, c.p.p.
  • La prova della partecipazione stabile ad un'associazione per delinquere in materia di stupefacenti richiede elementi che dimostrino un contributo duraturo all'organizzazione e non può ricavarsi automaticamente da un unico episodio
  • Le questioni sostanziali sulla responsabilità penale e sulla quantificazione della pena possono essere riaperte o riemendate se la sentenza è annullata per vizi procedurali rilevanti; pertanto la correttezza delle fasi esecutive e di notifica è spesso decisiva per la validità del processo

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