Cassazione Civile, Ordinanza n. 31242/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2001, contestando alla società l'indebita detrazione e l'infedeltà della dichiarazione IVA, per avere esposto un'eccedenza d'imposta a credito ricollegata a operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva impugnato l'atto e, in appello, la CTR aveva ritenuto tardivo l'accertamento, escludendo l'applicazione del raddoppio dei termini ex art. 10 della L. n. 289 del 2002 e, inoltre, osservando che la questione del raddoppio ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 non fosse stata ritualmente introdotta, con conseguente ultrapetizione della CTP. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L. n. 289 del 2002, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la proroga biennale dei termini di accertamento e, quindi, la decadenza dell'Ufficio; gli altri tre motivi riguardavano la diversa proroga biennale prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della L. n. 289 del 2002 opera, in assenza di deroghe, sia quando il contribuente non abbia aderito al condono pur avendone astrattamente diritto, sia quando non abbia potuto aderirvi perché già raggiunto da un avviso di accertamento notificato prima dell'entrata in vigore della legge. Ha quindi affermato che la CTR aveva errato nell'escludere l'operatività del raddoppio, poiché le violazioni contestate erano astrattamente riconducibili a fattispecie definibili in via agevolata. I motivi secondo, terzo e quarto, relativi all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formulata come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 10 della L. n. 289 del 2002
La proroga biennale dei termini di accertamento opera, in assenza di deroghe, sia se il contribuente non abbia aderito al condono pur potendovi accedere, sia se non abbia potuto aderirvi perché già destinatario di un avviso di accertamento notificato prima dell'entrata in vigore della legge.
art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
La relativa questione è rimasta assorbita e non è stata esaminata nel merito.
È richiamata la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio nel procedimento camerale.
Massime di principio
- In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla legge si applica anche quando il contribuente non abbia fruito della definizione agevolata, purché la fattispecie sia astrattamente riconducibile a quelle definibili e non vi siano deroghe espresse.
- La verifica della decadenza dell'Ufficio deve essere compiuta tenendo conto dell'effettiva operatività delle proroghe normative dei termini di accertamento, senza escluderle solo perché il contribuente non ha presentato domanda di condono o perché l'atto impositivo sia stato già notificato prima dell'entrata in vigore della disciplina agevolativa.
- Quando il primo motivo di ricorso assorbe la questione decisiva sulla tempestività dell'accertamento, i motivi ulteriori relativi ad altre proroghe o profili processuali restano assorbiti e non necessitano di esame.
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