Cassazione Penale, Sentenza n. 21286/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania (18/12/2025) che aveva rigettato il riesame della misura di custodia cautelare in carcere disposta il 14/10/2025. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (contestando riscontri probatori, scarsa qualità dei fotogrammi, assenza di contatti telefonici significativi, assenza di prova della catena di custodia, limitato numero e durata dei partecipanti, implausibilità della tesi accusatoria ecc.); 2) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di recidiva e all'adeguatezza della misura cautelare, dato il carattere rudimentale del sodalizio, la commercializzazione di droghe leggere e la risalente temporalità delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte (contestazione della gravità indiziaria e della necessità della misura) fossero, nella sostanza, richieste di riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni probatorie proprie del giudice di merito, non ammissibili in sede di legittimità salvo denuncia di violazione di norme specifiche o di manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame logica e coerente: i giudici avevano adeguatamente motivato la gravità indiziaria con riferimento a videoregistrazioni, dati GPS, intercettazioni, sequestri e ripetute forniture di stupefacente, nonché al ruolo verticistico attribuito al Russo, all'esistenza di una cassa comune e ad accorgimenti comuni. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato i principi sul valore del tempo trascorso e sulla necessità di elementi che attestino l'attualità del pericolo, ritenendo tuttavia che nel caso concreto tali elementi sussistessero (radicata propensione a delinquere, precedenti specifici, collegamenti con fornitori). Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 2 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che riguarda i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria è sindacabile in Cassazione solo se concerne violazione di norme o manifesta illogicità.
art. 273, comma 1-bis; richiamo ai commi 3 e 4 dell'art. 192
Richiamo ai criteri probatori in sede cautelare: la gravità indiziaria ai fini cautelari non richiede la stessa precisione degli indizi richiesta per il giudizio di merito; la Corte ha applicato questo parametro per valutare la congruità della decisione del riesame.
Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ha richiamato che il tempo trascorso va considerato ma non annulla automaticamente la presunzione, che può essere superata solo con elementi specifici.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norme sostanziali che incriminano la detenzione e la cessione di stupefacenti e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; sono i reati contestati e in relazione ai quali è stata valutata la gravità indiziaria.
Citato a fine comparativo per puntualizzare che il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 T.U.) ha peculiari connotazioni e che non si applicano automaticamente regole formulate per l'art. 416-bis; la Corte ha distinto le categorie per la valutazione della stabilità del sodalizio.
Norma che disciplina le spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att.; art. 94, comma 1-ter disp. att.
Art. 173 relativo ai termini di deposito motivi in cassazione; art. 94 comma 1-ter relativo agli adempimenti della cancelleria: citati per la regolarità procedurale e per i successivi adempimenti di cancelleria.
Corte Costituzionale
Corte Cost. n. 186 del 2000 (giurisprudenza richiamata)
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e legittimare l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso misure cautelari personali le censure sulla 'gravità indiziaria' sono ammissibili solo se denunciano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito riesaminare i fatti o rivalutare le prove.
- La cognizione della Cassazione è limitata al controllo della congruenza e della logicità interna del provvedimento impugnato; non è consentito sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio.
- Per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U.) il tempo trascorso non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari: è necessario valutare specifici elementi che attestino la cessazione del pericolo o, al contrario, la sua persistenza.
- Elementi quali videoregistrazioni, dati GPS, intercettazioni, sequestri e ricorrenza di forniture, la ripartizione dei ruoli, l'esistenza di una 'cassa comune' e prassi di cautela (es. segnali convenzionali, evitamento di contatti telefonici) possono, nella loro complessiva valutazione, fondare la gravità indiziaria cautelare.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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