Cassazione Penale, Sentenza n. 21278/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309: il ricorrente deduceva (1) errore e vizio di motivazione nel diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe genericamente richiamato precedenti senza valutare adeguatamente la non abitualità della condotta e gli elementi fattuali tipici della tenuità (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza); (2) violazione degli artt. 133, 20-bis c.p. e 53 L. 24 novembre 1981 n. 689 in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, censurando la valutazione prognostica della Corte territoriale che aveva fatto leva sui precedenti e sulla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura aspecifica e ha confermato che la questione dell'abitualità (ai fini dell'art. 131-bis) è stata correttamente valutata dal giudice di merito: la giurisprudenza ha distinto nettamente la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 dalla causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., la cui ostatività per abitualità è configurata quando emergano almeno due altri reati della stessa indole (serialità); la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ha fatto riferimento a plurimi precedenti specifici e ad elementi indicativi di serialità nel traffico di stupefacenti. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua e discrezionale, basata sui parametri dell'art. 133 c.p. (precedenti specifici, natura del reato, assenza di segni di resipiscenza, mancanza di fissa dimora e lavoro), per escludere la sostituzione con pena pecuniaria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La fattispecie di lieve entità nel settore degli stupefacenti rileva su mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; è distinta dalla causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/pericolo e presuppone il carattere non abituale della condotta; l'abitualità (serialità) si configura quando l'autore abbia commesso almeno due altri illeciti della stessa indole oltre a quello in esame, valutabili anche se successivi o non definitivamente accertati.
Codice penale, art. 133
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione prognostica circa la sostituzione/conversione della pena; il giudice di merito esercita discrezionalità motivata sui parametri (personalità dell'imputato, modalità del fatto, precedenti, ecc.).
Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 58 (e modifiche d.lgs. n. 150/2022)
Regolano le pene pecuniarie e la sostituzione delle pene detentive: la normativa richiede l'assenza di 'fondati motivi' ostativi e una motivazione adeguata in ordine alla prognosi di osservanza delle prescrizioni per ammettere la sostituzione.
Codice penale, art. 20-bis
Richiamato in relazione alle norme sul calcolo e conversione delle pene; utilizzato a supporto delle censure sulla applicabilità delle pene sostitutive.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra la lieve entità ex art. 73 DPR 309/1990 e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.: la prima valuta quantità/qualità e modalità del fatto; la seconda richiede anche la non abitualità del comportamento.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario dimostrare l'assenza di serialità/abitualità: documentare l'assenza di altri reati della stessa indole (in particolare negare l'esistenza di almeno due altri illeciti omogenei) o contestare la qualificazione come 'specifici' dei precedenti indicati dal giudice.
- Nelle richieste di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, focalizzarsi su elementi di resipiscenza e garanzie di rispetto delle prescrizioni: stabile dimora, lavoro lecita, cure terapeutiche/programma di recupero, assenza di precedenti specifici. Questi elementi sono decisivi nella valutazione prognostica ex art. 133 c.p.
- Le valutazioni prognostiche e di serialità sono sindacabili in Cassazione con difficoltà: vanno provate illogicità, manifesta contraddittorietà o assenza di motivazione; argomentazioni generiche tendono all'inammissibilità.
- In fase di impugnazione, presentare evidenze documentali precise e puntualizzare errori di fatto o di diritto compiuti dal giudice di merito (es.: quali precedenti specifici sono stati considerati, natura e tempi rispetto al fatto), evitando censure generiche.
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