Cassazione Penale, Sentenza n. 21275/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso ordinanza di riesame che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (cocaina) e reati connessi. Il ricorrente deduceva: mancata gravità indiziaria ("droga parlata", prove incerte come intercettazioni e dichiarazioni di scarsa attendibilità); errata qualificazione dei fatti, che avrebbero dovuto rientrare nelle fattispecie di minore gravità (art. 73 comma 5 e art. 74 comma 6 DPR 309/1990); insussistenza e inattualità delle esigenze cautelari poiché i reati risalivano a oltre due anni prima, l'indagato era incensurato e non aveva canali autonomi di approvvigionamento; inadeguatezza della misura carceraria e richiesta di misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi al giudice di merito nel valutare la consistenza degli elementi probatori, potendo verificare solo la logicità e la congruenza della motivazione. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, fondandosi su servizi di osservazione, riprese video, intercettazioni, dichiarazioni di acquirenti con riconoscimento fotografico, arresti e sequestri a riscontro, nonché sulla struttura organizzativa del sodalizio (ruoli ripartiti, multiple piazze di spaccio a Roma e Civita Castellana, rete di pusher, veicoli per consegne, luoghi per stoccaggio e confezionamento, modalità operative collaudate e capacità di riorganizzarsi). Il Tribunale ha escluso le ipotesi di minore gravità valorizzando quantitativi elevati di cocaina, numero e continuità delle cessioni, organizzazione e capacità di approvvigionamento e distribuzione (volume d'affari stimato in circa 150.000 euro mensili). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del riesame: condotte protrattesi fino a settembre 2024 (tempo silente esiguo), legami fiduciari con il capo del sodalizio, compiti di gestione e utilizzo di un'attività commerciale come copertura. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
comma 6; richiamato anche come capo 50
L'art. 74 comma 6 (associazione finalizzata al traffico) è stato ritenuto applicabile perché l'organizzazione e la capacità operativa del gruppo non sono compatibili con una progettualità limitata a fatti di lieve entità; la Corte ha condiviso la valutazione del riesame sulla struttura associativa e sulle potenzialità di approvvigionamento e distribuzione.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
L'art. 73 comma 5 (fattispecie di lieve entità) è stato escluso per la presenza di elementi quali quantitativi, qualità della sostanza, continuità delle cessioni e organizzazione; la Corte richiede valutazione complessiva e motivazione che dimostri la prevalenza dei fattori rilevanti per ritenere la lieve entità.
Codice di procedura penale - art. 275
La presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 è stata applicata dalla Corte: il tempo trascorso dev'essere considerato ma non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari; occorrono elementi specifici per confutare la presunzione.
Codice di procedura penale - art. 273
Richiamato per spiegare i criteri di valutazione degli indizi in sede cautelare: l'art. 273 comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 ma non il comma 2, per cui in sede cautelare non è richiesto lo stesso livello di precisione e concordanza degli indizi necessario al giudizio di merito.
Codice di procedura penale - art. 192
commi 2, 3 e 4 (richiamati nel testo)
La Corte sottolinea che il criterio di valutazione degli indizi in cautela non è omologo a quello del giudizio di colpevolezza: il comma 2 (precisione e concordanza) non è richiamato per le misure cautelari, mentre commi 3 e 4 sono pertinenti per il richiamo procedurale.
Legge 16 aprile 2015 n. 47
Riforma citata in relazione alla valutazione del tempo trascorso e alla presunzione di attualità delle esigenze cautelari: il tempo silente deve essere esaminato con riguardo ad eventuali condotte recenti o altri elementi indicativi di perdurante pericolosità.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - art. 75
Richiamato per i sequestri a riscontro ex art. 75 che hanno contribuito a costituire la prova materiale a favore dell'accusa.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro misure cautelari la cognizione è limitata: la Corte verifica solo la logicità e la congruenza della motivazione, non può rivedere i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli indizi.
- Per l'adozione di misure cautelari la soglia probatoria richiesta (gravì indizi) è più bassa rispetto al giudizio di condanna; non è necessario il livello di precisione e concordanza degli indizi richiesto dall'art. 192 comma 2 c.p.p.
- La qualificazione dei reati come "di lieve entità" (art. 73 comma 5) o l'applicazione della fattispecie associativa più lieve (art. 74 comma 6) richiedono una valutazione complessiva, motivata e comparata di mezzi, modalità, quantitativi, qualità della sostanza e della struttura organizzativa; non basta una generica affermazione.
- Il tempo trascorso dalle condotte è rilevante ma non decisivo: per superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari occorrono elementi concreti che attestino la cessazione della pericolosità o il distacco dall'attività illecita.
- Prove come intercettazioni, riprese video, sequestri a riscontro, dichiarazioni di acquirenti e riconoscimenti fotografici possono integrare, anche congiuntamente, gravì indizi a fondamento di una misura cautelare, purché la motivazione del giudice spieghi la loro rilevanza in maniera coerente.
- La mera incensuratezza dell'indagato non esclude, se provate altre circostanze (ruolo fiduciario, partecipazione organizzativa, utilizzo di attività lecite come copertura), l'esistenza di esigenze cautelari e la necessità di misure afflittive.
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