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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21273/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato il riesame reale proposto dall'indagato contro il decreto del G.I.P. del 28/02/2026 di sequestro preventivo della somma di 9.075,00 euro. L'indagato è indagato per detenzione ai fini di spaccio di 44,95 g di hashish (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. per assenza di motivazione circa il nesso pertinenziale tra denaro e reato, contestando la mancanza di elementi concreti (cessioni, contatti) che dimostrassero che la somma fosse prezzo o profitto dell'attività di spaccio; (2) violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per carenza di motivazione sul periculum in mora, lamentando l'assenza di elementi concreti che dimostrassero il pericolo che la libera disponibilità del denaro agevolasse ulteriori reati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il limite di ammissibilità dei ricorsi contro ordinanze di sequestro (art. 325 c.1 c.p.p.) ammessi solo per violazione di legge o per vizi della motivazione talmente gravi da configurare motivazione inesistente. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancanza di nesso pertinenziale perché il vincolo ablatorio era stato disposto ai sensi dell'art. 240 bis c.p., che opera sulla base della sproporzione tra patrimonio e redditi e non richiede nesso eziologico con uno specifico episodio. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sproporzione (condizioni economiche dello studente, modalità e luogo del rinvenimento del denaro, inverosimiglianza delle giustificazioni) e aveva inoltre richiamato il ritrovamento della droga e di strumenti di confezionamento come elementi coerenti con la contestazione, senza che ciò inficiasse la logica del sequestro per sproporzione. Il secondo motivo non era stato dedotto in sede di riesame e, comunque, il requisito del periculum in mora, così inteso, non è centrale nella struttura del sequestro per sproporzione; inoltre il G.I.P. aveva fornito argomentazioni sul rischio di dispersione o utilizzo del denaro, non censurate in impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti e la possibilità di censurare in cassazione vizi della motivazione; qui invocato dal ricorrente per carenza motivazionale

  • art. 240 bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione: consente l'ablazione di beni quando risultino sproporzionati rispetto al reddito o all'attività economica e non sia fornita una giustificazione credibile; la Corte l'ha interpretata come titolo idoneo al sequestro preventivo senza richiedere nesso pertinenziale con un singolo episodio criminoso

  • art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Rinvio all'art. 240 bis cod. pen. per le fattispecie di reato di cui al d.P.R. 309/1990; la modifica normativa ha esteso l'applicabilità anche all'art. 73 comma 5

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Disciplina le pene per detenzione ai fini di spaccio in forma aggravata; la sentenza ricorda che la confisca per sproporzione può applicarsi anche a tale fattispecie

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso in cassazione avverso ordinanze di sequestro, ammesso solo per violazione di legge o vizi gravi della motivazione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio generale sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; richiamato nel quadro dei limiti di sindacabilità della motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

  • decreto-legge 5 settembre 2023 n. 123, art. 4 comma 3-bis (convertito legge 13 novembre 2023 n. 159)

    Modifica normativa che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 85 bis del d.P.R. 309/1990 anche al comma 5 dell'art. 73, rafforzando la possibilità di applicare la confisca per sproporzione in materia di stupefacenti

Massime di principio

  • Se il sequestro è disposto ai sensi dell'art. 240 bis c.p., il giudizio si focalizza sulla sproporzione tra patrimonio e reddito/dichiarato e non richiede necessariamente la dimostrazione di un nesso pertinenziale diretto con un singolo episodio criminoso
  • La motivazione richiesta per un sequestro per sproporzione deve essere concisa ma coerente: va indicata la sproporzione e l'assenza di giustificazioni credibili; elementi quali occultamento, modalità del rinvenimento e incongruità delle spiegazioni sono utili per supportare la misura
  • In cassazione il sindacato sulle ordinanze di sequestro è limitato: sono ammissibili solo i vizi di legge o la totale mancanza di motivazione (motivazione inesistente o meramente apparente), non i meri apprezzamenti di fatto
  • Il periculum in mora, inteso come rischio che la libera disponibilità delle somme agevoli ulteriori reati, è requisito più rilevante per altri tipi di misure cautelari; per il sequestro per sproporzione la necessità di anticipare la confisca va motivata ma non è sostituita da un generico rischio di commissione di altri reati
  • La mancata impugnazione in sede di merito di specifici punti motivazionali (es. argomentazioni del G.I.P. sul rischio di dispersione) limita la possibilità di sollevare tali questioni per la prima volta in cassazione
  • Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende

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