Cassazione Penale, Sentenza n. 21274/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello cautelare della Procura, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (principalmente cocaina). Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) censura della sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) e 275, comma 3, c.p.p., con riferimento al fatto che le condotte a lui ascritte erano cessate nell'ottobre 2024 (circa 17 mesi prima) e non risultavano ulteriori fatti sintomatici di perdurante pericolosità nei certificati penali; (2) vizio di motivazione circa l'adeguatezza della sola misura custodiale, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato il "tempo silente" e che misure meno afflittive sarebbero state idonee a prevenire la reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici di fronte a un'ordinanza del Tribunale di Roma correttamente motivata e priva di illogicità. La Corte ha confermato che, pur rilevando il valore del tempo intercorso, la sussistenza delle esigenze cautelari nel caso di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti va valutata complessivamente e può essere desunta da elementi quali il ruolo svolto nell'organizzazione, i legami con capi e partecipi, la perseveranza dell'organizzazione nonostante arresti e sequestri e i precedenti dell'indagato. Il Tribunale aveva inoltre escluso che misure meno afflittive potessero efficacemente impedire la ripresa dei contatti con i sodali. Conseguentemente la Cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)
Riferimento alle esigenze cautelari; la Corte valorizza la necessità che il giudice valuti la sussistenza delle esigenze cautelari anche alla luce delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; il tempo trascorso è un elemento da considerare ma non necessariamente sufficiente a superare la presunzione quando vi siano altri indici di attualità del pericolo
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma-sfondo sul traffico di stupefacenti; la Corte sottolinea che per i reati di cui all'art. 74 la valutazione della pericolosità deve tenere conto della professionalità e dell'inserimento nei circuiti criminali, non solo della data dell'ultimo reato-fine
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Riferimento al reato-fine contestato; inserita nel quadro fattuale che giustifica la misura per la gravità del fatto
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata come riforma che ha inciso sull'esegesi della presunzione di attualità delle esigenze cautelari e sull'importanza del tempo trascorso come elemento valutabile dal giudice
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Base normativa dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e vizio di motivazione) sollevati dal ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'effetto della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo rispetto all'ultima condotta non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: il giudice deve compiere una valutazione complessiva che consideri ruolo, legami, precedenti e la persistenza dell'organizzazione criminale
- Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la prognosi di pericolosità riguarda anche la professionalità e il grado di inserimento dell'indagato nei circuiti criminali, non solo la data dell'ultimo reato-fine
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: il "tempo silente" può superarla solo se emergono elementi concreti che dimostrino la cessazione del rischio di reiterazione
- La scelta della misura cautelare deve essere adeguatamente motivata rispetto all'idoneità di misure meno afflittive; la valutazione di tale idoneità è rimessa al giudice del merito e la Cassazione non interviene se la motivazione è coerente e priva di illogicità
- In sede di impugnazione per cassazione, critiche che si limitino a diversa valutazione di merito senza rilevare vizi logici o ermeneutici nell'argomentazione motivazionale sono, in genere, inammissibili
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