Cassazione Penale, Sentenza n. 21277/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che in sede di riesame aveva confermato la misura cautelare in carcere applicata dal GIP. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416-bis, comma 1 c.p., sostenendo che l'ordinanza non aveva valutato adeguatamente le difese sull'assenza dell'aggravante "metodo mafioso": in particolare si contestava che la vittima (Ciavarella) non avesse riconosciuto i presunti appartenenti al clan, che la frase "mi tremano le gambe" fosse fraintesa, che non fosse provata la conoscenza da parte della vittima dello spessore criminale degli interlocutori, né la volontà di pagamenti periodici, e che la conversazione citata non dimostrasse l'appartenenza o l'avvalimento a/di un'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la motivazione del Tribunale di Bari, ritenendo corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., sul presupposto che non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione mafiosa né che l'autore del reato sia per forza parte dell'associazione: è sufficiente che violenza o minaccia richiamino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Il Tribunale aveva rilevato indizi quali il coinvolgimento di soggetti noti in ambito locale, il fatto che la richiesta provenisse da un detenuto che comunicava illecitamente dal carcere, il riferimento a multipli beneficiari della somma e la reazione della vittima ("mi tremano le gambe"), nonché la mancata denuncia da parte della vittima, elementi ritenuti idonei a dimostrare il "metodo mafioso". Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento alle contestazioni per il reato in materia di stupefacenti; non oggetto centrale del motivo di cassazione qui esaminato
art. 629, commi 1 e 2, cod. pen.
Norma sull'estorsione, applicata ai fatti; la pronuncia conferma che l'evento estorsivo è stato ricostruito sulla base delle intercettazioni e degli elementi indiziari
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante "metodo mafioso" è stata ritenuta integrata anche senza prova dell'esistenza formale di un'associazione mafiosa o dell'appartenenza dell'autore: è sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e che il comportamento sia oggettivamente idoneo a esercitare una coartazione psicologica sulle persone
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Articolazione del motivo di ricorso (vizi di motivazione ed errori di diritto). La Corte ha ritenuto che le censure non assurgessero a profili di illegittimità idonei a rendere il ricorso fondato, dichiarandolo manifestamente infondato e inammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il riassunto del motivo di ricorso; utilizzata per la sintesi del motivo ai fini del giudizio di cassazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale cui la cancelleria deve ottemperare in esito alla decisione (determinazioni amministrative successive)
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. non è necessario dimostrare l'esistenza formale di un'associazione mafiosa né l'appartenenza dell'autore a tale associazione: conta il metodo usato e l'effetto intimidatorio evocato
- L'elemento rilevante è di natura oggettiva: la modalità della condotta (minacce implicite, riferimento al 'capitale criminale' di un gruppo, comunicazioni da detenuti che evocano capacità di ritorsione) può integrare il "metodo mafioso" anche se la vittima non dichiara espressamente di riconoscere gli interlocutori come membri di una mafia
- Minacce implicite o richieste svolte per tramite o in riferimento a soggetti detenuti che comunicano illecitamente possono essere considerate indice di avvalimento o evocazione di un'organizzazione criminale
- La reazione della vittima (paura, mancata denuncia, adempimenti o pagamenti) è un elemento utile ma non determinante: ciò che conta è l'idoneità oggettiva del comportamento a generare una coartazione psicologica tipica del metodo mafioso
- In cassazione, i motivi fondati su una presunta carenza di valutazione delle prove devono evidenziare un preciso vizio di diritto o di motivazione ai sensi degli articoli procedurali: mere differenze di valutazione o rielaborazioni alternative dei fatti, se non sorrette da profili giuridici, rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza
- Nel riesame della misura cautelare la rinuncia a dedurre questioni diverse dall'aggravante limita l'ambito del controllo: le censure devono essere pertinenti e specifiche rispetto ai profili effettivamente contestati
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