Cassazione Civile, Ordinanza n. 36171/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un originario giudizio di lavoro in cui al lavoratore erano state riconosciute differenze retributive e la società era stata condannata al pagamento. Dopo la successiva riforma definitiva di quel titolo, la società ha chiesto la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a euro 15.048,00. Il Tribunale aveva rigettato la domanda restitutoria ritenendo non provato documentalmente il pagamento; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione della società, valorizzando una pluralità di elementi documentali e indiziari: estratto di pagamento, modello CUD 2002, mancata iniziativa esecutiva del lavoratore, mancata replica alla diffida stragiudiziale, mancata contestazione specifica in primo grado e mancata comparizione all'interrogatorio formale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., riferito alla valutazione dell'estratto di pagamento e del CUD 2002; (2) violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. per uso illegittimo della prova presuntiva, sostenendo che gli indizi non fossero gravi, precisi e concordanti e che il documento indicato come CUD fosse in realtà un modello 770, quindi deducendo anche un travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto decisivo unico, mentre il ricorrente aveva in realtà censurato più elementi e sollecitato un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, riservato al giudice di merito. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile, nella parte in cui mirava a denunciare un travisamento della prova con riferimento al documento qualificato dalla Corte d'appello come CUD 2002, e in parte infondato, perché la valutazione presuntiva compiuta dal giudice di merito era conforme al corretto metodo logico: selezione degli indizi, valutazione complessiva e apprezzamento della loro concordanza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto decisivo e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; la decisività richiede che il fatto omesso sia uno soltanto e non una pluralità di elementi.
La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare, sotto la veste dell'errore di sussunzione, un mero travisamento della prova o una diversa ricostruzione fattuale riservata al giudice di merito.
La prova per presunzioni è correttamente utilizzabile quando il giudice, dopo aver valutato analiticamente i singoli indizi, li consideri complessivamente per verificarne concordanza e idoneità a fondare la prova del fatto ignoto.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se investe l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere costruito cumulando più fatti o trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è infondata quando mira in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, perché il controllo di legittimità riguarda la correttezza del metodo inferenziale, non la sostituzione del giudizio di fatto.
- Nella prova presuntiva il giudice deve seguire un percorso in due tempi: esame analitico dei singoli indizi e successiva valutazione complessiva della loro concordanza e capacità dimostrativa; non è censurabile la decisione che valorizzi la sintesi degli elementi indiziari anziché considerarli isolatamente.
- La deduzione del travisamento della prova richiede una specifica e corretta censura del vizio processuale o motivazionale pertinente e non può essere surrettiziamente veicolata come violazione dell'art. 2729 c.c.
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