Cassazione Civile, Ordinanza n. 13494/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto instaurato da alcuni ex lettori di lingua madre straniera con un'università, rapporto che era stato poi giudizialmente qualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dopo un precedente giudicato che aveva escluso la clausola di durata e dopo un primo giudizio sulle differenze retributive, la causa è tornata in rinvio. I lavoratori chiedevano, da un lato, il riconoscimento del diritto a 250 ore annue di attività con correlato pagamento delle retribuzioni per le ore non svolte; dall'altro, la valorizzazione economica dell'anzianità di servizio maturata fin dal primo contratto di lettorato ai fini del trattamento dovuto come collaboratori ed esperti linguistici. I motivi di ricorso deducevano: violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 51 CCNL Università 21.5.1996 per non avere la Corte di rinvio riconosciuto automaticamente il monte ore di 250 ore annue; violazione dell'art. 394 c.p.c. per avere la Corte ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda di pagamento parametrata a quel monte ore; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omissione di pronuncia; violazione dell'art. 1 d.l. n. 2/2004, dell'art. 26 l. n. 240/2010 e dell'art. 22 CCNL 13.5.2003 per il mancato riconoscimento dell'anzianità; e omesso esame di fatti decisivi, tra cui le diffide e il rifiuto di stipulare il contratto di CEL.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto e il settimo motivo di ricorso, rigettando o dichiarando in parte inammissibili gli altri. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui non ha riconosciuto automaticamente il diritto a retribuzione per 250 ore annue e ha qualificato come nuova e quindi inammissibile la domanda volta a ottenere il pagamento di somme per ore non lavorate. Tuttavia ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso in modo prematuro ogni differenza retributiva senza esaminare se, ai fini del calcolo delle retribuzioni dovute, dovesse essere valorizzata l'anzianità di servizio maturata dalla stipula del primo contratto di lettorato. Il giudizio è stato quindi rinviato alla stessa Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e ai capi decisori coperti dal giudicato interno o dalla precedente cassazione; nel caso concreto, il vincolo non si estendeva al riconoscimento automatico di 250 ore annue, ma imponeva di considerare l'anzianità di servizio nel calcolo delle retribuzioni dovute.
nel giudizio di rinvio possono proporsi solo le domande e conclusioni rese necessarie dalla sentenza di cassazione; la domanda di pagamento per ore non lavorate fino a 250 annue è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile perché proponibile sin dall'introduzione del giudizio.
la Corte ha ritenuto insussistente l'omessa pronuncia in relazione alla domanda nuova, poiché su di essa il giudice di rinvio si era espresso dichiarandola inammissibile; il resto della censura era troppo indeterminato.
art. 51 del CCNL Comparto Università del 21.5.1996
la norma sul monte ore minimo dei collaboratori ed esperti linguistici non attribuisce, di per sé, il diritto a percepire la retribuzione corrispondente a 250 ore annue indipendentemente dal numero di ore effettivamente lavorate.
richiamato dai ricorrenti in tema di valorizzazione economica dell'anzianità di servizio, in combinato con la normativa successiva e contrattuale sul trattamento degli ex lettori.
art. 26 della l. n. 240 del 2010
prevede la retrodatazione del trattamento economico dalla data di prima assunzione quali lettori; tale previsione è stata considerata rilevante e vincolante ai fini del calcolo delle retribuzioni dovute.
art. 22 del CCNL Comparto Università del 13.5.2003
il comma 4 stabilisce che, per gli ex lettori, l'anzianità decorre dalla data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 d.P.R. 382/1980; la Corte ha ritenuto tale dato decisivo per il computo economico.
art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980
norma originaria di assunzione dei lettori, dalla quale deve farsi decorrere l'anzianità iniziale ai fini del trattamento economico, secondo la disciplina successiva e la precedente cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come base dei motivi per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta infondata o impropriamente formulata.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato dai capi della cassazione e dal principio di diritto, ma tale vincolo non consente di trarre automaticamente conseguenze economiche ulteriori che richiedano accertamenti di fatto non compiuti.
- La previsione di un monte ore minimo nella disciplina collettiva non equivale, di per sé, a un diritto automatico alla retribuzione per quel monte ore se le prestazioni non sono state richieste o rese; in simili ipotesi occorre verificare, in fatto, se sussistano i presupposti di un eventuale risarcimento del danno per mancato utilizzo della prestazione lavorativa.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte domande nuove che avrebbero potuto essere proposte sin dall'atto introduttivo; la sopravvenienza di una pronuncia rescindente non legittima la rimessione in termini per pretese non dipendenti logicamente dal decisum di cassazione.
- Quando la disciplina applicabile agli ex lettori rinvia alla contrattazione collettiva dei collaboratori linguistici, il calcolo delle retribuzioni deve tener conto dell'anzianità maturata dalla prima assunzione, se la normativa di settore la considera espressamente come decorrenza iniziale.
- La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito si è espresso sulla domanda, sia pure dichiarandola inammissibile; resta inammissibile la doglianza che rimanga generica su pretese non puntualmente identificate.
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