Cassazione Civile, Ordinanza n. 36785/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto relativo alla ricostruzione di un fabbricato. In un precedente giudizio tra le stesse parti era già stata accertata l'insussistenza del presupposto per l'operatività della garanzia per vizi, per mancata tempestiva denuncia, nonché l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa. La corte d'appello ha poi condannato il committente al pagamento del corrispettivo, ritenendo provata l'esecuzione dei lavori e non contestato il quantum. Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando violazione degli artt. 633 c.p.c., 1665 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che l'appaltatore non avesse provato né l'esistenza del credito né il suo ammontare e che il giudice di merito avesse erroneamente posto a suo carico l'onere della prova o comunque avesse male valutato le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che la censura, pur formalmente incardinata sulla violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., che nel caso non era stato dedotto in modo pertinente. Ha inoltre chiarito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio. Ne è seguita la conferma della condanna del committente al pagamento del corrispettivo e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità a suo carico, oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa violazione decisiva, perché la censura investe in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
È richiamato dal ricorrente nel contesto del rapporto di appalto; la Corte conferma la decisione di merito che ha ritenuto dovuto il corrispettivo per i lavori eseguiti.
La violazione della norma è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito a una parte diversa da quella onerata; non se si contesta la valutazione delle prove già offerte.
Il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi, principali o secondari, oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge; la ricostruzione dei fatti è riservata al giudice di merito, salvo il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento dell'idoneità o insufficienza delle prove raccolte.
- Se il giudice di merito accerta, con motivazione logica e coerente, l'avvenuta esecuzione dei lavori e la debenza del corrispettivo, la decisione non è censurabile in sede di legittimità per la sola diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In un giudizio di appalto, l'eccezione relativa ai vizi dell'opera può risultare preclusa quando sia stata già accertata con giudicato la tardività della denuncia dei vizi.
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