Cassazione Civile, Ordinanza n. 27360/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo con cui l'INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato formalmente intercorso, tra il 2008 e il 2012, tra una cooperativa agricola e un proprio amministratore/socio, oltre a pretendere differenze contributive anche per altri lavoratori. La Corte d'appello ha riformato solo in parte la decisione di primo grado, ordinando all'INPS la restituzione dei contributi versati per il lavoratore ritenuti non dovuti, ma ha confermato per il resto il rigetto dell'opposizione, ritenendo che la coincidenza tra l'organo societario dotato di potere amministrativo e il preteso lavoratore subordinato escludesse in concreto la subordinazione per difetto di eterodirezione. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione della L. 142/2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe applicato principi relativi alle società di persone e non la disciplina del socio lavoratore di cooperativa; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice d'appello esaminato solo parte del materiale istruttorio e omesso documenti e testimonianze favorevoli all'esistenza del rapporto subordinato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pretesa erroneità dell'assunto secondo cui il potere decisionale dei soci avrebbe impedito la configurabilità della subordinazione; 4) in via subordinata, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, lamentando che, pur essendo stata accolta parzialmente l'impugnazione, la cooperativa fosse stata condannata a due terzi delle spese dell'intero giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non individuava una concreta affermazione di diritto della sentenza impugnata in contrasto con la L. 142/2001, ma contestava in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri astratti della subordinazione e che l'accertamento sulla mancanza di eterodirezione era un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme; ha inoltre escluso una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché le doglianze miravano solo a una diversa valutazione delle prove, e ha giudicato legittima la regolazione delle spese alla luce della parziale soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina del socio lavoratore di cooperativa non esclude in astratto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ma la sua esistenza va verificata in concreto alla luce dei relativi requisiti, in particolare della subordinazione.
La subordinazione richiede il vincolo di soggezione al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro; in difetto di eterodirezione il rapporto non è qualificabile come subordinato.
Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale sono ammissibili solo se colpiscono la ricognizione della fattispecie astratta o l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non possono risolversi nella mera contestazione della valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
È violato solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o considera esistenti prove in realtà non acquisite; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce alle prove legali un valore diverso da quello previsto dalla legge o valorizza come prova legale elementi che non lo sono; non per una diversa lettura del compendio probatorio.
La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza, anche parziale.
In presenza di soccombenza parziale è legittima una compensazione parziale delle spese e la condanna della parte rimasta soccombente per la residua quota.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Sussistendo i presupposti processuali, i ricorrenti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La subordinazione, anche nei rapporti che coinvolgono un socio lavoratore di cooperativa, va accertata in concreto verificando la soggezione del prestatore al potere direttivo, di controllo e disciplinare altrui; la mera qualifica formale non basta.
- Quando il motivo di ricorso per violazione di legge mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile come censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. se non individua un errore nell'interpretazione della norma astratta.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, ma solo quando la decisione si fondi su prove inesistenti, non dedotte, o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno.
- In caso di soccombenza solo parziale, la regolazione delle spese che preveda una compensazione limitata e la condanna della parte rimasta soccombente per la residua quota è compatibile con gli artt. 91 e 92 c.p.c.
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