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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20971/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Un contribuente impugnava davanti al giudice tributario un avviso di intimazione di pagamento relativo a somme iscritte a ruolo per annualità pregresse, deducendo: la notificazione irrituale della cartella di pagamento; l’omessa notificazione degli atti prodromici; la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria. In primo grado il ricorso veniva dichiarato inammissibile, tra l’altro perché la cartella risultava ritualmente notificata e perché la tempestività della notificazione del ricorso non era provata, essendo stata eseguita tramite posta privata. In appello il contribuente censurava la decisione, ma la CTR rigettava il gravame, rilevando anche che la statuizione di inammissibilità fondata sulla rituale notificazione della cartella non era stata specificamente impugnata. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notifica a mezzo poste private dovesse ritenersi valida o comunque equiparabile alla consegna diretta all’ufficio; 2) violazione dell’art. 156 c.p.c., assumendo che la costituzione in giudizio delle controparti avesse sanato ogni eventuale vizio della notifica del ricorso introduttivo; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale del credito tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la CTR aveva sì richiamato il tema della notificazione del ricorso, ma aveva soprattutto fondato il rigetto sul rilievo che non era stata specificamente impugnata la statuizione di inammissibilità basata sulla regolare notificazione della cartella di pagamento, statuizione che costituiva l’unica ratio decidendi giuridicamente rilevante. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché anche la censura sulla prescrizione non aggrediva specificamente la ratio decisiva dell’appello, limitandosi a contestare argomentazioni rese dalla CTR ad abundantiam sulla ritualità della notifica della cartella. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma sulla notificazione degli atti del processo tributario non può essere invocata in cassazione se la censura non colpisce la concreta ratio decidendi della sentenza d’appello.

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta sanatoria del vizio di notificazione per effetto della costituzione in giudizio non è esaminata nel merito, perché il relativo motivo resta assorbito dall’inammissibilità del primo.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la questione prospettata non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata ma solo un’argomentazione svolta ad abundantiam.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è scrutinabile solo se la censura si confronta con la decisione effettivamente adottata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni decisivamente devolute al giudice e non su punti secondari o assorbiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al pagamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta nel procedimento camerale per i ricorsi in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca soltanto argomentazioni secondarie o svolte ad abundantiam.
  • Quando il giudice d’appello dichiara l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione di una statuizione decisiva, ogni successivo esame di merito resta privo di autonoma rilevanza e non può essere utilmente censurato senza aggredire prima la statuizione di inammissibilità.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice non ha omesso di decidere sulla questione decisiva, ma ha semplicemente trattato in via accessoria un profilo non decisivo; in tal caso la censura deve colpire la vera ratio della decisione.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare con precisione la parte di sentenza censurata e gli specifici errori di interpretazione o applicazione, altrimenti risulta carente di autosufficienza.
  • Se il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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