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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36486/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 31 ottobre 2025, che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Bari per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in nove mesi e dieci giorni di reclusione e 600 euro di multa. Con un motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, contestando la commisurazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la censura investiva la graduazione della pena, sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, e che la sentenza impugnata aveva esaminato le deduzioni difensive. La pena era stata determinata partendo da una pena base di un anno e nove mesi di reclusione e 1.350 euro di multa, ridotta per le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. a un anno e due mesi di reclusione e 900 euro di multa, quindi ulteriormente ridotta per il rito. La Corte territoriale aveva giustificato la pena in ragione della capacità a delinquere, desunta dalla violazione delle prescrizioni inerenti alla misura applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione sulla pena, osservando che il giudice di merito può assolvere l’obbligo motivazionale richiamando i criteri dell’art. 133 c.p. o la gravità del reato o la capacità a delinquere; una motivazione particolarmente specifica è necessaria soltanto per una pena superiore alla media edittale. Ha inoltre precisato che la concessione delle attenuanti generiche, anche se prevalenti sulle aggravanti, non è logicamente incompatibile con una pena superiore al minimo, trattandosi di valutazioni indipendenti. La condanna in appello a nove mesi e dieci giorni di reclusione e 600 euro di multa resta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Francesco Milella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 31 ottobre 2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha ridotto la pena a mesi 9 e giorni 10 di reclusione e euro 600, 00 di multa.

    La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna, ma la decisione di legittimità verte esclusivamente sulla motivazione relativa alla commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale.

    La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La motivazione è sufficiente se dà conto dei criteri dell’art. 133 c.p. oppure richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere; occorre una spiegazione specifica e dettagliata quando la pena supera la media edittale.

  • art. 62-bis c.p.

    In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto che la pena di mesi 9 e giorni 10 di reclusione e euro 600 di multa (calcolata muovendo dalla pena base di anni 1 e mesi 9 di reclusione e euro 1350,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. adanni 1 mesi 2 di reclusione e euro 900,00 di multa, ridotta come sopra per il rito) fosse giustificata in ragione della capacità a' delinquere del ricorrente comprovata dalla condotta violativa della prescrizioni inerenti la misura applicata.

    La concessione delle attenuanti generiche ha determinato la riduzione della pena base, mentre l’ulteriore riduzione è dipesa dal rito; la valutazione sulla loro concessione resta distinta dalla scelta della pena finale.

  • art. 612 c.p.p.

    Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha disposto il pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il testo fornito non indica espressamente l’articolo processuale che fonda tale statuizione.

Massime di principio

  • La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. L’obbligo di motivazione è assolto dando conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 c.p. o richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere; una motivazione specifica e dettagliata è necessaria quando la pena supera la media edittale.
  • La pena media edittale si calcola dividendo per due l’intervallo tra minimo e massimo edittali e sommando il risultato al minimo, non dimezzando il massimo.
  • Non sussiste contraddittorietà logico-giuridica tra la concessione delle attenuanti generiche, anche prevalenti sulle aggravanti, e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, poiché le valutazioni sono autonome.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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