Cassazione Civile, Ordinanza n. 10353/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte attrice)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una persona che assumeva di essere stata falsamente denunciata per vari reati, tra cui circonvenzione di incapaci, truffa, tentata estorsione e associazione per delinquere finalizzata all’usura. Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la convenuta al pagamento di euro 25.000,00. In appello, proposto dalla convenuta originaria e proseguito dall’erede universale dopo il decesso dell’appellante, la Corte d’Appello di Bologna aveva rigettato il gravame. L’erede ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi costruiti come violazione dell’art. 2697 c.c.: con il primo si lamentava che la Corte territoriale avesse invertito l’onere della prova, pretendendo dalla denunciata/proponente la dimostrazione della verità dei fatti oggetto di denuncia invece di richiedere all’attrice la prova dell’insussistenza dei fatti stessi; con il secondo si deduceva che la Corte d’appello avesse ritenuto integrato il dolo di calunnia senza prova positiva della certezza dell’innocenza dell’incolpata, valorizzando solo elementi negativi e indiziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente riferibili alla violazione dell’art. 2697 c.c., mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di fatto già accertate dal giudice di merito. Secondo la Corte, la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni; se invece il giudice di merito ha accertato positivamente i fatti rilevanti, non può denunciarsi un errore sul riparto dell’onere probatorio. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice pone l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece deducibile quando la censura mira soltanto a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal merito.
art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.
Le censure, pur non rubricate formalmente, possono essere ricondotte alla violazione di legge se sono specifiche e intellegibili; nel caso concreto la qualificazione del vizio come violazione dell’art. 2697 c.c. è stata ritenuta possibile.
È richiamato solo per dare conto della prosecuzione del giudizio di appello da parte dell’erede della parte deceduta.
È la base procedurale della trattazione camerale del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia realmente invertito il riparto dell’onere probatorio; non basta contestare che il giudice abbia valutato male le prove o tratto conclusioni di fatto non condivise dalla parte.
- Quando il giudice di merito ha accertato positivamente i fatti rilevanti, la censura sul riparto dell’onere della prova è inammissibile perché presuppone che un fatto sia rimasto ignoto all’esito dell’istruttoria.
- Non è consentito trasformare la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio.
- Anche motivi di ricorso non formalmente rubricati possono essere ricondotti a una specifica ipotesi di vizio dedotto, purché siano chiari, specifici e riferibili alla decisione impugnata.
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