Cassazione Penale, Sentenza n. 27019/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di traffico di stupefacenti e partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. Il ricorrente contestava: (1) la mancanza di gravi indizi relativi alla partecipazione all'associazione (capo 18), sostenendo che le intercettazioni non lo menzionavano e che gli elementi probatori rilevanti si riferivano a momenti anteriori; (2) l'insussistenza del pericolo di reiterazione e la carenza motivazionale circa l'adeguatezza della misura intramuraria, rilevando il notevole lasso di tempo trascorso e la sporadicità della sua condotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente valutato il compendio investigativo (intercettazioni, servizi di osservazione, pedinamenti e sequestri, in particolare il sequestro di circa 66 kg di hashish in un appartamento nella disponibilità del Ficarra) e che emergessero gravi indizi di partecipazione dell'imputato come 'corriere' dell'organizzazione. Ha ribadito il principio secondo cui, in sede cautelare, è sufficiente la gravità degli indizi (senza richiedere i parametri di precisione previsti per il giudizio di merito), che la partecipazione al sodalizio può emergere da attività logistiche anche sporadiche ma significative e che la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevale salvo prova contraria non fornita nel caso di specie. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 1
Norma che definisce i delitti rilevanti (tra cui detenzione e spaccio); citata in relazione alla contestazione dei fatti di traffico di stupefacenti.
Riferimento alle fattispecie di cui all'art. 73 come reati-fine dell'associazione; utilizzata per contestare gli acquisti, le rivendite e le cessioni di stupefacente.
Concorso di persone nel reato; richiamato nella contestazione di fatti commessi in concorso.
codice di procedura penale, art. 192
comma 3 richiamato dall'art. 273, comma 1-bis
Disciplina i criteri di valutazione degli indizi; la Corte ricorda che in sede cautelare si richiama il terzo e quarto comma ma non il secondo (precisione e concordanza), per cui è necessario il requisito della gravità indiziaria ma non la valutazione piena richiesta per la condanna.
codice di procedura penale, art. 273
Regola il giudizio di gravità indiziaria in sede cautelare; la Corte conferma che per la libertà è sufficiente la gravità degli indizi e che non si applicano i parametri di cui al secondo comma dell'art.192.
codice di procedura penale, art. 274
Disciplina le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); citato nel ragionamento sulla necessità e adeguatezza della misura.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi di reato; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione rispetto ai reati contestati e che il decorso del tempo, da solo, non basta a superarla.
codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
Norme sulle censure ammesse in Cassazione; citate in relazione ai motivi dedotti dal ricorrente (vizio di motivazione, violazione di norme procedurali).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la sintesi dei motivi in cassazione; richiamato in premessa alla formulazione dei motivi del ricorso.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Riferimento agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la sentenza ordina gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In sede cautelare è sufficiente il requisito della 'gravità degli indizi': non si richiede il grado di precisione e concordanza necessario per la condanna in giudizio di merito.
- Intercettazioni plurime, continue e integrate da attività di osservazione, sequestri e pedinamenti possono costituire base valida per la misura cautelare, anche se non citano testualmente l'indagato in ogni conversazione.
- La qualifica di 'partecipe' in associazioni di narcotraffico può emergere da ruoli logistici (trasporto, occultamento, uso di alloggi) e da collaborazioni operative; non è necessaria una struttura complessa o una manifestazione esplicita di intenti tra i sodali.
- La breve o limitata durata di rapporti con i correi non esclude automaticamente la partecipazione all'associazione se dagli atti emergono contributi significativi e ripetuti all'attività illecita.
- Per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: il mero decorso del tempo non è sufficiente a escluderle senza elementi concreti che dimostrino l'attenuazione del pericolo.
- In Cassazione avverso provvedimenti cautelari non è ammessa una semplice 'rilettura alternativa' del materiale probatorio: le doglianze devono mettere in luce vizi specifici di diritto o di motivazione manifesto.
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