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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19083/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di La Spezia che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (16-18.10.2024) finalizzato alla confisca diretta ex d.lgs. 74/2000; il ricorso articolava due motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 240 c.p. perché il Tribunale aveva ritenuto legittimo il sequestro di somme (es. accredito di €322,34) giunte sul conto corrente dopo una prima esecuzione del sequestro, senza specifica argomentazione sull'origine della nuova somma; (2) violazione e carenza di motivazione ai sensi degli artt. 292 comma 2 lett. c), 324 comma 7, 309 comma 9 c.p.p., per non aver determinato compiutamente il prezzo e il profitto del reato, limitandosi a richiamare le annotazioni della Guardia di Finanza e senza che il Tribunale del riesame si sia espresso sul punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Sul primo motivo: dichiarato infondato; richiamato il principio secondo cui è legittimo il sequestro delle somme accreditate su conto corrente anche dopo l'esecuzione della misura, in quanto anch'esse possono costituire profitto del reato (cfr. Sez.3, n.41589 del 16/05/2023). Sul secondo motivo: dichiarato inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 581 lett. d) c.p.p.; la censura non indicava elementi concreti a sostegno della pretesa carenza motivazionale e pertanto il Tribunale non era tenuto a motivare il mancato accoglimento di istanze generiche o manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Norma relativa al sequestro preventivo; la Corte interpreta che il sequestro può comprendere anche somme entrate nel conto dopo l'esecuzione della misura se possono costituire profitto del reato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamata nell'ambito delle norme sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta; conferma l'ambito applicativo delle misure ablatorie sui frutti/profitti del reato.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Norma del d.lgs. 74/2000 (misure cautelari patrimoniali nei reati tributari) che autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta; la Corte applica tale disciplina al caso concreto.

  • art. 12-ter d.lgs. 74/2000

    Ulteriore disposizione del d.lgs. 74/2000 richiamata nell'ambito della confisca diretta e del sequestro preventivo per reati tributari.

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento al reato associativo (associazione di tipo mafioso) indicato tra i reati per cui è disposto il sequestro; rilevante nel quadro delle fonti del profitto oggetto di sequestro.

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Norma procedurale citata dalla ricorrente (relativa agli elementi che il decreto deve contenere); la Corte non ha ritenuto il rilievo efficace perché il motivo era generico.

  • art. 324, comma 7 c.p.p.

    Norma sul procedimento di riesame e relativa motivazione; invocata dal ricorrente per censurare la mancata motivazione del Tribunale del riesame, ma la Corte ha ritenuto la questione generica.

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata con riferimento ai requisiti del decreto di sequestro; la Corte l'ha considerata nel quadro della censura per carenza motivazionale ritenuta generica.

  • art. 581, lett. d) c.p.p.

    Stabilisce i requisiti formali del ricorso per cassazione, imponendo l'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto il secondo motivo carente rispetto a tali requisiti e quindi generico.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando manchino i requisiti di cui all'art. 581; la Corte ha dichiarato inammissibile per tale ragione il secondo motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta può legittimamente comprendere somme che vengono accreditate sul conto dell'indagato anche dopo l'esecuzione materiale del sequestro, se tali somme possono essere ricondotte al profitto del reato; la tempestività dell'accredito rispetto all'esecuzione non esclude automaticamente la legittimità dell'apprensione.
  • Chi impugna la legittimità del sequestro di somme accreditate dopo la prima esecuzione deve fornire elementi concreti e specifici sull'origine delle somme (documenti bancari, movimentazioni, spiegazioni probatorie) per superare la presunzione che possano costituire profitto del reato; argomentazioni meramente assertive o generiche sono destinate a fallire.
  • Nei ricorsi per cassazione (e anche negli atti di riesame), le censure di carenza motivazionale devono indicare con precisione quali profili risultino non motivati e quali elementi di fatto o di diritto sorreggano la richiesta di annullamento; la genericità determina l'inammissibilità.
  • Se una istanza di riesame è formulata in modo generico o manifestamente infondato, il giudice del riesame non è obbligato a fornire una motivazione dettagliata sul mancato accoglimento; il ricorrente dovrà dunque curare la concretezza delle doglianze già nella fase di riesame.
  • Per contrastare un sequestro basato su valutazioni della Guardia di Finanza, è utile che la difesa presenti contro-valutazioni tecniche e prove documentali (analisi conti, movimenti, fonti di reddito lecite) e richieste istruttorie puntuali affinché il giudice sia posto nella condizione di motivare compiutamente l'atto cautelare.

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