Cassazione Penale, Sentenza n. 47120/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per due ragioni principali: 1) errore nel calcolo della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.), applicata in misura inferiore a quella dovuta dopo l'aumento per continuazione; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del "ravvedimento operoso" ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, nonostante il ricorrente avesse confessato e consegnato il proprio cellulare indicando altre persone coinvolte nello spaccio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo correggendo l'errore aritmetico e rideterminando la pena detentiva in anni sette e mesi due di reclusione (annulla senza rinvio la sentenza limitatamente a tale aspetto). Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che le informazioni fornite fossero generiche e che la consegna del telefono avesse prodotto indagini limitate nel tempo, insufficienti a dimostrare utilità e proficuità tali da giustificare il riconoscimento dell'attenuante ex art. 73, comma 7
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La riduzione di pena per il rito abbreviato è di regola pari a un terzo; va applicata correttamente alla misura risultante dopo eventuali aumenti (es. per continuazione). Errori aritmetici nel calcolo della riduzione possono essere corretti dalla Cassazione
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990
L'attenuante del ravvedimento operoso richiede che le dichiarazioni del reo abbiano reale utilità e proficuità: non basta indicare nomi in modo generico; è necessario che la collaborazione porti alla sottrazione di risorse rilevanti o impedisca ulteriori attività delittuose
art. 81, comma quarto cod. pen.
Prevede l'aumento della pena per effetto della continuazione di reati; tale aumento va computato nella determinazione della pena complessiva prima di applicare eventuali riduzioni previste per il rito
Massime di principio
- La riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) va calcolata con attenzione aritmetica sulla pena complessiva risultante dopo aumenti; errori nel calcolo sono correggibili in Cassazione e possono comportare la rideterminazione della pena
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso (art. 73, comma 7, DPR 309/90) è necessario dimostrare che le dichiarazioni hanno prodotto risultati concreti e rilevanti (es. arresti, sequestri, blocco dell'attività delittuosa) e non solo elenchi o indicazioni generiche
- La mera consegna di un dispositivo (telefono) non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante: va provato che il materiale consegnato abbia effettivamente consentito indagini efficaci e la prevenzione o repressione significativa dei reati
- La motivazione del giudice deve valutare la 'utilità e proficuità' delle dichiarazioni: valutazioni logiche e argomentate su questo punto sono difficilmente censurabili in sede di legittimità, salvo illogicità manifesta
- La Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente a errori di calcolo della pena quando la correzione non richiede ulteriore istruttoria; le valutazioni di fatto sulla collaborazione rimangono invece di competenza del giudice di merito
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