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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36500/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 10 novembre 2025 della Corte d'appello di Trieste, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, alla pena di sei anni di reclusione e 26.000 euro di multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La condotta riguardava la cessione di 50 grammi di cocaina, per un controvalore di 2.500 euro, destinata allo spaccio all'interno di un locale di fatto gestito dall'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure già adeguatamente esaminate e respinte in appello: la Corte territoriale aveva valutato globalmente gli elementi del fatto e motivato la gravità della cessione, considerando quantità e valore della cocaina e il contesto del locale gestito dal ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva esaminato la richiesta di attenuanti generiche e rilevato che non erano stati allegati elementi positivi idonei a giustificarne la concessione. La condanna è rimasta ferma; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Ardjan Pashja ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste dell'i fi pttttire 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Udine di condanna in ordine al reato d cui all'art. 73 comma 1 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 ( capo A) alla pena di anni 6 di reclusione e euro 26.000,00 di multa.

    La disposizione è indicata come norma incriminatrice per la condanna confermata, relativa alla cessione di cocaina.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha valorizzato la gravità complessiva della condotta di cessione di 50 grammi di cocaina per un controvalore di 2500 euro, che avrebbe dovuto essere spacciata All'interno di un locale di fatto gestito dal ricorrente.

    La valutazione dell'ipotesi di lieve entità richiede un esame complessivo degli elementi normativamente rilevanti. Nel caso concreto, la quantità e il valore della sostanza e il contesto della cessione hanno sostenuto il giudizio di gravità complessiva e il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ha preso in esame il .relativo motivo si appello spiegando ( pag. 16) che dette attenuanti non erano concedibili in quanto non erano stati allegati positivi elementi di valutazione in tal senso ( in coerenza con Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01)

    La concessione delle attenuanti generiche può essere negata quando non siano stati allegati elementi positivi di valutazione che la giustifichino.

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero

    La declaratoria d'inammissibilità comporta, nella decisione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per decidere se un fatto di cessione di stupefacenti sia di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve valutare globalmente gli aspetti normativamente rilevanti e motivare la prevalenza attribuita agli elementi ritenuti decisivi, spiegando anche perché eventuali indici di minore offensività non neutralizzino quelli di segno contrario.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice dà conto dell'assenza di elementi positivi allegati a sostegno della loro concessione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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