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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33176/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento fallimentare, aperto nei confronti di alcuni soci illimitatamente responsabili di una società e di un soggetto poi deceduto, e chiusosi dopo circa dodici anni. La Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio, aveva riconosciuto l'ammissibilità della domanda e liquidato un indennizzo non patrimoniale in favore di due dei ricorrenti e somme minori in favore degli eredi del soggetto deceduto, oltre a liquidare le spese processuali in importi che i ricorrenti ritenevano inferiori ai minimi tabellari. Avverso tale decreto i ricorrenti principali hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione delle norme sulle spese di lite e del d.m. n. 55/2014, sostenendo che il giudice del rinvio aveva liquidato compensi per ciascuna fase di opposizione in misura inferiore al minimo previsto dallo scaglione applicabile, senza adeguata motivazione. Il Ministero ha resistito proponendo a sua volta ricorso incidentale, contestando la legittimazione attiva dei ricorrenti ad agire per l'equa riparazione, assumendo che il fallito, in quanto mero soggetto passivamente assoggettato alla procedura, non sarebbe titolare del diritto alla ragionevole durata del processo fallimentare e non avrebbe subito un danno rilevante da ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero, affermando che il fallito è titolare del diritto alla ragionevole durata del procedimento fallimentare e che il suo comportamento rileva solo se abbia causato un ingiustificato allungamento della procedura. Ha invece accolto parzialmente il ricorso principale limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, ritenendo che il giudice del rinvio avesse disatteso i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 senza fornire una specifica motivazione idonea a giustificare lo scostamento. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato nella sola parte relativa alle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato le spese dovute dal Ministero per tutte le fasi del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2, L. n. 89/2001

    è richiamato come base della domanda di equa riparazione; la Corte esclude che difetti la legittimazione attiva dei ricorrenti.

  • art. 75 c.p.c.

    è invocato dal Ministero per contestare la legittimazione processuale; la Corte ritiene infondata l'eccezione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    il fallito è considerato titolare del diritto alla ragionevole durata del processo fallimentare, poiché la procedura lo riguarda direttamente e in modo primario.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato quale parametro sulla determinazione del compenso professionale, in collegamento con i minimi tariffari.

  • D.M. Giustizia n. 55/2014

    il giudice può liquidare il compenso tra minimo e massimo ed anche fuori dai limiti di scostamento solo con specifica motivazione; in mancanza, la liquidazione sotto i minimi è illegittima.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il fallito, in quanto soggetto direttamente inciso dalla durata del procedimento fallimentare e dalle limitazioni personali che esso comporta, è titolare del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo, senza che sia necessario un suo intervento attivo nella procedura o una previa sollecitazione alla sua definizione.
  • Ai fini dell'equa riparazione, il comportamento del fallito rileva solo se abbia determinato un ingiustificato prolungamento della procedura; non assume rilievo il comportamento anteriore al processo, pur se la procedura sia stata provocata dal soggetto stesso.
  • In tema di compensi professionali liquidati a carico della parte soccombente, il giudice può discostarsi dai parametri tariffari solo nei limiti consentiti dalla disciplina vigente e, se scende sotto i minimi o oltrepassa gli scostamenti ordinari, deve fornire una motivazione specifica e puntuale.
  • Se la liquidazione delle spese è viziata solo in parte e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione limitatamente a tale capo e provvedere direttamente nel merito alla rideterminazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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