Sentenza del 13/07/2016 n. 14265 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.G. contestava il diniego dell'istanza di definizione agevolata presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, dopo avere già impugnato un accertamento Irpef relativo al 1986 e la successiva cartella di pagamento. Sosteneva che il precedente condono previsto dalla L. n. 413 del 1991 avesse privato di efficacia l'accertamento e il giudicato, e che la sanatoria del 2002 dovesse comprendere anche la cartella o gli atti impositivi conseguenti all'accertamento. La CTR aveva invece ritenuto legittimo il diniego, poiché la controversia era stata definita con sentenza passata in giudicato e riguardava un atto di mera liquidazione dell'imposta, non una lite pendente condonabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti inammissibili perché i quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. erano generici, non autosufficienti e non individuavano chiaramente né l'errore di diritto commesso dalla CTR né la regola giuridica da applicare al caso concreto. La Corte ha inoltre rilevato che la cartella era divenuta definitiva a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e che la controversia non costituiva una lite pendente. A.G. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 53
Il ricorrente invocava la definizione agevolata prevista dalla legge sostenendo che il condono potesse eliminare l'efficacia dell'accertamento e anche del giudicato intervenuto sulla controversia. La Corte non ha esaminato nel merito tale tesi, ritenendo il motivo inammissibile.
Decreto-legge n. 16 del 1993, artt. 3 e 5
Richiamati dal contribuente a sostegno dell'asserita inefficacia dell'accertamento e della decisione giudiziale per effetto del condono. Anche questa questione non è stata valutata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
La norma disciplina la definizione delle liti fiscali pendenti. Secondo la decisione impugnata, non era applicabile a una controversia già definita con sentenza passata in giudicato e relativa a un atto di mera liquidazione dell'imposta, non costituente lite pendente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Era stato richiamato nella precedente fase processuale in relazione all'ammissibilità dell'impugnazione. La CTP aveva dichiarato inammissibile il primo ricorso per mancanza dei presupposti previsti dalla norma.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Applicabile ratione temporis, imponeva che ciascun motivo di ricorso per cassazione si concludesse con un quesito di diritto completo, specifico e pertinente. La violazione di tale requisito ha determinato l'inammissibilità di entrambi i motivi.
Codice di procedura civile, art. 164
La nullità derivante dall'errata individuazione del soggetto passivamente legittimato può essere sanata dalla costituzione in giudizio del soggetto corretto. La costituzione dell'Agenzia delle entrate ha quindi sanato, con effetto ex tunc, la notificazione originariamente diretta anche al Ministero.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione, i motivi devono indicare in modo preciso la norma violata, l'errore attribuito al giudice di merito e la regola giuridica alternativa che si chiede di applicare; quesiti generici o astratti possono comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Le definizioni agevolate delle liti fiscali riguardano, in linea generale, controversie effettivamente pendenti e non necessariamente atti o cartelle ormai definitivi in seguito a giudicato.
- Un atto di mera liquidazione o riscossione, successivo a un accertamento ormai definito, può non essere autonomamente qualificabile come lite fiscale pendente ai fini del condono.
- La formazione del giudicato limita la possibilità di rimettere in discussione l'accertamento o la cartella attraverso successive istanze di condono, salvo che la specifica normativa di sanatoria preveda espressamente un effetto diverso.
- L'errata indicazione dell'amministrazione resistente può essere sanata se l'ente effettivamente legittimato si costituisce tempestivamente in giudizio; ciò non sana però eventuali carenze autonome dei motivi di ricorso.
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