Cassazione Penale, Ordinanza n. 17412/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due mesi di arresto ed euro 200 di ammenda per il porto ingiustificato di un coltello in luogo pubblico, in violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso a Messina il 10 gennaio 2023. Con il primo motivo ha censurato la dichiarazione di responsabilità penale deducendo asserite carenze motivazionali e chiedendo, in sostanza, una nuova valutazione nel merito dei fatti; ha sostenuto che il coltello sarebbe stato trovato casualmente tra le sterpaglie e portato con sé senza consapevolezza del divieto. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto sarebbe di particolare tenuità e che il pericolo concreto sarebbe esiguo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da motivazione logicamente coerente e conforme alle risultanze processuali e che le doglianze del ricorrente si risolvessero in una richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la configurabilità della particolare tenuità del fatto, valorizzando la dimensione non modesta della lama, il porto del coltello in luogo pubblico vicino a un parco giochi frequentato da bambini e l'implausibilità della spiegazione fornita dall'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice che vieta il porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere; la condotta di porto di un coltello in luogo pubblico integra l'illecito contestato.
la particolare tenuità del fatto non è applicabile quando emergano elementi oggettivi di gravità del fatto, quali la dimensione della lama, il porto in luogo pubblico e l'implausibilità della giustificazione addotta.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di vizi motivazionali, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato le emergenze processuali con motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La giustificazione fornita dall'imputato può essere disattesa dal giudice di merito quando sia intrinsecamente implausibile o smentita dal contesto fattuale, e tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta gravità dell'offesa; non può essere riconosciuta se il fatto presenta elementi oggettivi di non marginalità, quali la natura dell'oggetto portato, il luogo del porto e le circostanze concrete della condotta.
- La mera deduzione di un pericolo concreto esiguo o di negligenza dell'agente non basta, da sola, a fondare la particolare tenuità del fatto quando la struttura della condotta contravvenzionale e il contesto fattuale depongono in senso opposto.
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