Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17302/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Corte di cassazione)

La controversia

Un soggetto già dichiarato responsabile in primo e secondo grado per l'omicidio di una persona propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro la precedente sentenza di legittimità che aveva rigettato il suo ricorso. Deduce sei errori percettivi o di fatto asseritamente commessi dalla Corte di cassazione: mancata corretta valutazione della visibilità delle tracce di sangue sugli indumenti; errata comprensione della richiesta difensiva di approfondimento scientifico sulle tracce ematiche e della possibilità di contaminazione accidentale; travisamento del rilievo delle tracce ematiche per quantità, qualità e contesto; errore nell'apprezzamento della possibilità di schizzi di sangue e nell'interpretazione delle risultanze relative agli indumenti sequestrati ai correi; apodittica ricostruzione di una colluttazione e della dinamica del fatto in difformità rispetto alla sentenza di merito; erronea descrizione della condotta dell'imputato ai fini dell'affermazione di responsabilità a titolo di concorso morale e materiale. La Corte, però, osserva che tutte le doglianze investono in realtà il merito valutativo della decisione già resa in cassazione e mirano a una nuova revisione della motivazione e della prova, non consentita dal rimedio straordinario.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso straordinario inammissibile, ritenendolo proposto fuori dai casi consentiti e manifestamente infondato. Ribadisce che l'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. deve essere un errore percettivo, materiale e decisivo, non un errore di giudizio o una critica alla valutazione delle prove; nel caso concreto tutte le censure riguardano apprezzamenti valutativi, ricostruzione della dinamica, interpretazione delle tracce ematiche e ponderazione del contributo causale dell'imputato, quindi sono estranee al perimetro del rimedio. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è esperibile solo per errori materiali o percettivi della Corte di cassazione; non consente di contestare valutazioni, ricostruzioni probatorie o errori di diritto.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    nei limiti di stretta necessità

    Richiamato per la sintesi dei motivi di doglianza, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dei motivi, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 637, comma 3, c.p.p.

    Richiamato come indice del principio per cui il sistema non consente una impropria revisione generalizzata delle decisioni irrevocabili.

  • art. 6 § 1 CEDU

    Il dovere di motivazione non impone una risposta analitica a ogni singolo argomento difensivo; il giudice può anche aderire ai motivi della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo quando la decisione di legittimità sia stata condizionata da una svista percettiva o da un equivoco sulla esistenza o inesistenza di atti o motivi, non quando si contesti la valutazione delle risultanze processuali.
  • Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la doglianza che richieda una diversa lettura delle prove, una diversa ricostruzione della dinamica del fatto o una diversa ponderazione della rilevanza probatoria degli elementi acquisiti.
  • Per essere decisivo, l'errore dedotto deve avere carattere disarticolante, cioè deve aver condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza; se la pronuncia non avrebbe comunque potuto essere diversa, il rimedio è inammissibile.
  • L'omesso esame di un motivo di ricorso rileva solo se quel motivo ha efficacia demolitoria rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza di tale decisività, non vi è spazio per il rimedio straordinario.
  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. non può essere usato come strumento surrettizio di revisione delle sentenze irrevocabili, essendo limitato a errori materiali o percettivi della Corte di cassazione.
  • La motivazione giudiziale non deve necessariamente rispondere in modo analitico e dettagliato a ogni argomento difensivo, potendo il giudice respingere l'impugnazione anche richiamando le ragioni della decisione già impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.