Cassazione Penale, Ordinanza n. 17309/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento relativo all'incendio di un deposito di caravan e natanti, il Tribunale aveva assolto tre imputati dal capo di imputazione relativo al concorso nell'incendio e, quanto a uno di essi, anche dal capo relativo alla coercizione di due dipendenti a provocare il rogo. Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza deducendo, da un lato, vizi di motivazione e violazione di legge per avere il Tribunale negato l'acquisizione, ex art. 500, comma 4, c.p.p., delle precedenti dichiarazioni di una teste che in dibattimento aveva ritrattato, sostenendo che la ritrattazione fosse frutto di intimidazione e che le dichiarazioni originarie fossero invece credibili e riscontrate da plurimi elementi indiziari; dall'altro, ha lamentato la mancata assunzione di prova decisiva. In sostanza, l'impugnazione mirava a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e a ribaltare l'assoluzione, valorizzando movente, contatti telefonici, spostamenti dell'autovettura dell'imputato, dichiarazioni della figlia di uno dei coinvolti e dichiarazioni de relato acquisite per irreperibilità di un teste.
La decisione
La Corte ha qualificato l'impugnazione, pur formalmente proposta come ricorso per cassazione, come errore nella scelta del mezzo di impugnazione. Poiché i motivi investivano prevalentemente questioni di motivazione e di valutazione delle prove, non deducibili con il ricorso per saltum, e poiché la sentenza impugnata era anteriore alla riforma dell'art. 593 c.p.p. introdotta dalla l. n. 114/2024, ha ritenuto applicabile il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia. Ha quindi disposto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio. Non è stata definita nel merito la responsabilità degli imputati, ma solo la corretta via impugnatoria.
Norme richiamate
art. 530, comma 2, c.p.p.
richiamato per descrivere la formula assolutoria adottata dal Tribunale in mancanza di prove sufficienti
art. 611 c.p.
norma incriminatrice del capo relativo alla coercizione dei dipendenti a provocare l'incendio
art. 500, comma 4, c.p.p.
disciplina l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni del testimone quando emergano elementi concreti di pressioni o intimidazioni
art. 195, commi 1 e 3, c.p.p.
richiamato in relazione alla prova testimoniale de relato e alla richiesta di escussione del teste riferito
art. 512 c.p.p.
consente l'acquisizione di dichiarazioni rese in precedenza in caso di irreperibilità del teste
art. 192, comma 3, c.p.p.
evocato per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie che richiedono riscontri esterni
art. 606, lett. d), c.p.p.
vizio dedotto per mancata assunzione di prova decisiva
art. 593 c.p.p.
disciplina l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento; la Corte afferma che, ratione temporis, la riforma del 2024 non si applica alla sentenza impugnata
art. 569, comma 3, c.p.p.
consente la conversione del ricorso per cassazione in appello quando il mezzo è stato erroneamente scelto
art. 568, comma 4, c.p.p.
richiamato in tema di interesse all'impugnazione
art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.
menzionato nel ragionamento sulla portata della nuova preclusione all'appello del pubblico ministero
legge 9 agosto 2024, n. 114
riforma che ha inciso sull'art. 593 c.p.p., ma non applicabile alla sentenza perché successiva
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
motivi che, quando inseriti in un ricorso per saltum, impongono la conversione in appello se l'impugnazione è stata proposta per errore
art. 604, comma 3, c.p.p.
non citato testualmente nel frammento finale, ma il testo richiama la logica della conversione del gravame ordinario; se presente nel prosieguo, sarebbe la base normativa dell'effetto traslativo
Massime di principio
- Quando la sentenza di proscioglimento è anteriore all'entrata in vigore della riforma che limita l'appello del pubblico ministero, si applica il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia, in mancanza di disciplina transitoria, secondo il principio tempus regit actum.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove quando i motivi dedotti attingono essenzialmente la motivazione della sentenza o l'omessa valutazione di elementi probatori.
- Se l'impugnazione è stata proposta con il mezzo erroneo per errore nella scelta del rimedio processuale e il contenuto dei motivi è compatibile con l'appello, la Corte deve disporre la conversione del ricorso in appello.
- La denuncia di mancata acquisizione di una prova decisiva può assumere rilievo solo se il motivo è effettivamente specifico e incide sul tema decisorio; non basta una contestazione generica della valutazione del materiale probatorio.
- Le dichiarazioni rese da un teste in sede dibattimentale possono essere confrontate con quelle precedentemente rese nelle indagini quando vi siano elementi concreti di pressione o intimidazione, ma la verifica della sussistenza di tali presupposti resta questione di merito da valutare nel processo di cognizione.
- Le dichiarazioni accusatorie che necessitano di riscontri esterni non possono essere apprezzate isolatamente, ma devono essere inserite nel complessivo quadro probatorio, senza che il riscontro debba necessariamente avere valore di prova autonoma e autosufficiente.
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