Cassazione Penale, Ordinanza n. 17303/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte di appello resa all'esito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., deducendo due censure: da un lato, l'omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, l'illegalità della pena, assumendo che non fosse stata applicata la riduzione per il rito abbreviato in relazione al reato-base utilizzato per il calcolo della continuazione. Il ricorso è stato proposto dopo che in appello era stato raggiunto un accordo sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando la parte aderisce al concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., le questioni sulle quali essa abbia rinunciato non possono essere riproposte in cassazione, neppure se rilevabili d'ufficio, perché il potere dispositivo riconosciuto dalla norma ha effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la denunciata illegalità della pena, chiarendo che, nel caso di continuazione tra reati decisi con rito ordinario e reati decisi con rito abbreviato, la riduzione di un terzo ex art. 442, comma 2, c.p.p. si applica soltanto ai reati giudicati con rito abbreviato, siano essi satelliti o reati più gravi. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato sulla pena in appello attribuisce alle parti un potere dispositivo che preclude la riproposizione in cassazione delle questioni sulle quali si è rinunciato, con effetti analoghi alla rinuncia all'impugnazione.
omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Corte afferma che la doglianza non è deducibile in cassazione quando il ricorrente vi abbia rinunciato nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.
In caso di continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri giudicati con rito abbreviato, la riduzione di un terzo si applica solo ai reati definiti con rito abbreviato.
senza formalità di procedura, ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
introdotto dalla legge 103/2017
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p. nel sistema processuale.
Massime di principio
- Il concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. comporta una preclusione processuale ampia: le questioni espressamente o implicitamente abbandonate con l'accordo non possono essere successivamente riproposte in cassazione, anche se attinenti a profili rilevabili d'ufficio.
- La preclusione derivante dal concordato in appello opera in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione, incidendo non solo sul giudizio di secondo grado ma sull'intero sviluppo processuale, compreso il controllo di legittimità.
- Nel calcolo della pena per continuazione, la riduzione per il rito abbreviato ex art. 442, comma 2, c.p.p. si applica soltanto ai singoli reati decisi con quel rito; non si estende automaticamente ai reati trattati con rito ordinario, anche se questi fungono da base o da reato più grave.
- Quando il ricorso è inammissibile per effetto di una preclusione derivante da scelta processuale della parte, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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