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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17318/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 14/10/2024. L'unico motivo deduceva l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata: non risultavano indicati gli elementi concreti posti a fondamento del vizio denunciato, con conseguente impossibilità per la Corte di individuare con precisione i rilievi e svolgere il sindacato richiesto. La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata logicamente corretta, sicché il motivo non superava il requisito di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La censura relativa al dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è stata reputata dedotta in modo generico, senza specificare gli elementi che avrebbero imposto l'applicazione della norma.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la doglianza è stata ritenuta non specificamente articolata rispetto ai requisiti di ammissibilità.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi di censura; la mancanza di tale specificità determina inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e da puntuali elementi fattuali o giuridici che evidenzino l'errore denunciato.
  • Un motivo di ricorso generico o indeterminato, privo dell'indicazione concreta dei rilievi mossi alla sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a ricostruire d'ufficio le ragioni della doglianza quando il ricorrente non consenta di individuare chiaramente l'oggetto del sindacato richiesto.
  • Quando la motivazione della decisione impugnata sia logicamente corretta e il motivo di ricorso non ne indichi le specifiche criticità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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