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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17317/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, viene dedotto un unico motivo: si contesta l'inattendibilità della persona offesa e si lamenta l'assenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. La Corte rileva però che le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione di argomenti già prospettati in appello e già puntualmente disattesi dalla Corte di merito, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; inoltre, la motivazione della decisione di merito viene ritenuta immune da vizi logici, con adeguata esplicitazione delle ragioni della responsabilità, della sussistenza del reato e dell'attendibilità della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    È il titolo del reato rispetto al quale il ricorrente contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi; la Corte non entra nel merito della fattispecie perché il motivo è reputato non specifico e meramente reiterativo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo pedissequo le doglianze già svolte in appello e già esaminate dalla sentenza di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La critica alla valutazione di attendibilità della persona offesa deve tradursi in una censura argomentata e specifica della motivazione della sentenza; la mera contestazione assertiva non è sufficiente a fondare un motivo ammissibile.
  • Quando la sentenza di merito espone in modo logico e coerente le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato, la Cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito sotto forma di generica contestazione del convincimento del giudice.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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