Cassazione Penale, Ordinanza n. 17319/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito sfavorevole all'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione, con richiesta di censurare: 1) la valutazione della prova e la motivazione della decisione di merito, deducendo violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p.; 3) l'eccessività della pena e la sua asserita mancata motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la doglianza sulla motivazione non può essere veicolata, aggirando i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., tramite la deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p., norma la cui inosservanza non è sanzionata a pena di nullità. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile perché meramente riproduttivo delle censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, quindi privo di specificità. Il terzo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione sui criteri degli artt. 132 e 133 c.p., motivazione ritenuta congruamente resa nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sua violazione non può essere dedotta come vizio processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., quando in realtà si contesta la valutazione della prova o la motivazione della sentenza.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma non può essere usato per superare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non consente di trasformare una censura sulla motivazione in un vizio processuale, se la norma asseritamente violata non è sanzionata a pena di nullità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Delimita il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione e impedisce di prospettare in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio.
È l'attenuante invocata dal ricorrente, ma la relativa doglianza è stata ritenuta priva di specificità perché meramente reiterativa delle difese già esaminate e respinte in appello.
Richiamato come criterio che orienta la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio che orienta la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito veicolare una censura sulla motivazione o sulla valutazione della prova attraverso la formale deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p., quando la norma non è assistita da sanzione di nullità e la doglianza mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.
- Le censure riproduttive dei motivi già proposti in appello, prive di una critica argomentata specifica alla decisione impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
- La determinazione della pena e la quantificazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'assenza o l'apparenza della motivazione, non la mera ritenuta eccessività della pena.
- È sufficiente, ai fini della motivazione sul trattamento sanzionatorio, un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quando consenta di comprendere il percorso valutativo seguito dal giudice di merito.
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