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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18761/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società estera attiva nel settore delle scommesse ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. La controversia nasceva dall’assoggettamento al tributo dell’attività svolta in Italia tramite ricevitorie/intermediari nazionali operanti per conto di un bookmaker privo di concessione. La CTR aveva ritenuto che tra bookmaker e ricevitore esistesse un rapporto di solidarietà paritetica, sicché l’esclusione dell’obbligazione tributaria in capo al soggetto nazionale per gli anni anteriori al 2011, derivante dalla sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale, non avrebbe travolto l’obbligo del bookmaker. Con il ricorso per cassazione la società ha sostenuto che la declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe determinato l’integrale caducazione dell’avviso, perché la norma avrebbe distinto due posizioni diverse: il gestore, debitore per fatto proprio, e il bookmaker, mero garante ex lege; venuto meno l’obbligo del primo, sarebbe caduto anche quello del secondo. In via subordinata ha chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, prospettando dubbi di compatibilità unionale dell’imposta unica e della sua applicazione agli intermediari che operano per operatori stabiliti in altro Stato membro, nonché della base imponibile forfettaria.

La decisione

La Corte ha rigettato l’istanza di rinvio/definizione conciliativa, ritenendo che le recenti modifiche del processo tributario non fossero applicabili al giudizio di legittimità pendente. Nel merito ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso: ha affermato che la normativa italiana sull’imposta unica è stata già vagliata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia, che hanno escluso discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri; ha richiamato inoltre la natura interpretativa della disciplina del 2010 e la conseguente persistente debenza dell’imposta, per le annualità anteriori al 2011, anche in capo ai bookmaker esteri e ai soggetti che operano per loro conto. Ha quindi concluso che non ricorrevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale e che non vi era ragione di discostarsi dal quadro giurisprudenziale consolidato. Il ricorso è stato rigettato e le spese compensate per la complessità della questione e la successiva stabilizzazione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992

    non consente, per la conciliazione in udienza, un mero rinvio del giudizio di cassazione; il relativo meccanismo non è stato ritenuto applicabile al processo di legittimità nel caso concreto

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    la disciplina della conciliazione fuori udienza, come modificata, è stata ritenuta applicabile ai giudizi di cassazione solo nei limiti previsti dalla riforma e non al giudizio pendente

  • art. 48-ter d.lgs. n. 546/1992

    la previsione del pagamento nella misura del 60% del minimo in caso di conciliazione in Cassazione è richiamata come parte della riforma, ma non applicabile al giudizio in esame

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023

    le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024 e, per alcune lettere indicate, anche in Cassazione; la Corte ne dà lettura letterale escludendone l’applicazione al giudizio pendente

  • art. 267, comma 2, TFUE

    non sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la questione era già stata affrontata dal giudice unionale

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte rileva che il motivo di ricorso non si confronta con i paradigmi normativi del ricorso per cassazione

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010

    è disposizione di natura interpretativa che esplicita che l’imposta unica è dovuta anche per scommesse raccolte fuori del sistema concessorio e include l’attività svolta per conto di terzi, compresi i bookmaker esteri

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/2010

    viene richiamata come parte della combinazione normativa che mantiene ferma la debenza dell’imposta per le annualità anteriori al 2011

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità solo nella parte in cui assoggettava all’imposta, per annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini dell’onere del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Quando una normativa tributaria settoriale è già stata scrutinata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di incompatibilità costituzionale o unionale senza confrontarsi con tali arresti è infondato.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una disciplina fiscale può operare in modo selettivo, incidendo solo su una specifica posizione soggettiva o su determinate annualità, senza travolgere automaticamente l’intero impianto normativo né le obbligazioni degli altri coobbligati.
  • In presenza di una disposizione qualificata come interpretativa, il giudice deve attribuirle efficacia ricognitiva anche per rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, salvo un espresso limite transitorio o un diverso esito del controllo di costituzionalità.
  • Nel settore dei giochi d’azzardo, la disciplina nazionale può perseguire obiettivi di tutela dell’ordine pubblico, dei consumatori e del contrasto all’evasione, e tali obiettivi possono giustificare differenze di trattamento solo se rispettano il criterio di proporzionalità.
  • La solidarietà tra soggetti coinvolti nella raccolta delle scommesse può essere qualificata come solidarietà paritetica quando ciascun soggetto realizza, sia pure in forme diverse, una parte del presupposto impositivo; non si tratta di solidarietà dipendente quando entrambi sono direttamente collegati al fatto imponibile.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di compatibilità unionale è già stata risolta dal giudice UE con riguardo alla medesima disciplina e alla medesima fattispecie sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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