Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22446/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento e del relativo estratto di ruolo. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; il Tribunale di Roma, investito dell'appello, lo ha a sua volta dichiarato inammissibile perché l'atto di appello, pur notificato entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c., sarebbe stato tardivamente iscritto a ruolo, essendo il deposito in cancelleria risultante dall'estratto storico-cronologico del fascicolo in data 8.8.2019. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 426, 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 4, commi 5 e 7, d.lgs. 150/2011, sostenendo che l'appello era stato tempestivamente iscritto a ruolo, già il 22.7.2019, ai sensi dell'art. 165 c.p.c.; ha inoltre lamentato travisamento della prova documentale, richiamando una schermata del proprio PC estratta dal PCT per dimostrare la tempestività dell'adempimento. Restava altresì censurata, in via subordinata, la questione del mezzo introduttivo dell'appello, ritenuto dal Tribunale erroneamente proposto con citazione anziché con ricorso, ma tale profilo era stato considerato assorbito perché affermato solo ad abundantiam dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse a contestare un accertamento di fatto del giudice d'appello sulla data di iscrizione a ruolo, ma che tale dato non potesse essere provato in sede di legittimità mediante la mera trascrizione di una schermata del PC tratta dal PCT. Secondo la Corte, per dimostrare con certezza la tempestività dell'iscrizione a ruolo, occorreva un'idonea attestazione di cancelleria, trattandosi di elemento decisivo ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. Sono rimaste assorbite le ulteriori doglianze sul tipo di atto introduttivo dell'appello. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione è richiamato per verificare la tempestività della notificazione dell'appello; nel caso concreto la notifica era tempestiva, ma ciò non ha inciso sulla diversa questione della tardiva iscrizione a ruolo.

  • art. 165 c.p.c.

    La tempestività dell'iscrizione a ruolo deve risultare da un dato processuale certo e idoneamente documentato; una mera schermata informatica non è sufficiente a superare l'accertamento del giudice di merito.

  • art. 426 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina processuale applicabile, senza che la Corte entrasse nel merito del relativo profilo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 4, commi 5 e 7, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato dal ricorrente in relazione al rito applicabile, ma la Corte non ha esaminato il merito della doglianza, essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge invocato dal ricorrente.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per dare conto della trattazione camerale e della riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicabile, in presenza di ricorso dichiarato inammissibile, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando l'ammissibilità dell'impugnazione dipende da un adempimento processuale la cui data è decisiva, tale circostanza deve essere provata con un atto o certificazione dotata di certezza formale, non con mere schermate informatiche o documentazione priva di attestazione ufficiale.
  • In sede di legittimità non è consentito superare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla base di elementi probatori inidonei a conferire certezza al fatto processuale controverso.
  • Le censure che investono profili dichiarati dal giudice di merito solo ad abundantiam restano assorbite se il ricorso è già definito in rito per inammissibilità.
  • La tempestiva notificazione dell'atto di appello non sana l'eventuale tardività della sua iscrizione a ruolo quando il rito applicabile richiede anche tale adempimento ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.