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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09605/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione per rilascio intrapresa sulla base di un titolo esecutivo costituito da un'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva condannato il conduttore originario a rilasciare alla banca un immobile. La società ricorrente, che occupava l'immobile in forza di un contratto di sublocazione stipulato con il conduttore originario, sosteneva che la risoluzione del contratto di leasing non potesse incidere sul proprio godimento, in quanto fondato su un subcontratto autonomo, anteriore al provvedimento di rilascio e asseritamente autorizzato dalla stessa banca. L'opposizione all'esecuzione veniva rigettata dal tribunale e la decisione confermata in appello. In cassazione la società ricorrente affidava il ricorso a un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo un vizio di motivazione della sentenza d'appello, ma senza individuare specifici fatti decisivi asseritamente omessi e con un'esposizione del fatto processuale ritenuta gravemente lacunosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, violato l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per l'insufficienza dell'esposizione dei fatti di causa e dei passaggi essenziali del giudizio di merito. Ha inoltre osservato che il motivo era comunque inammissibile perché formulato come generico vizio di motivazione, senza confronto con il vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e perché non proponibile contro una sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado alla luce dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. Infine, ha qualificato la censura come manifestamente infondata, richiamando l'orientamento secondo cui il titolo esecutivo per rilascio prodotto nei confronti del conduttore esplica efficacia anche verso il subconduttore privo di un titolo di detenzione autonomo, in base all'art. 1595, comma 3, c.c. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo non può essere formulato come generico vizio motivazionale; occorre indicare specifici fatti decisivi e discussi che sarebbero stati omessi dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti di causa; la grave lacunosità dell'esposizione comporta inammissibilità.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Esclude la proponibilità del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La censura è inammissibile anche quando è manifestamente infondata perché contraria a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 1595, comma 3, c.c.

    La sublocazione genera un rapporto obbligatorio derivato; la sorte del subcontratto dipende da quella del rapporto principale e il titolo esecutivo per rilascio emesso contro il conduttore può spiegare effetti verso il subconduttore privo di titolo autonomo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come base del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sufficientemente completa e intellegibile dei fatti processuali e delle ragioni delle decisioni di merito.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno o più fatti storici, decisivi e discussi, che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare; non è sufficiente denunciare in modo generico una motivazione ritenuta insufficiente.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il controllo di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore può essere azionato anche contro il subconduttore che non vanti un autonomo titolo di detenzione, poiché la sublocazione è rapporto derivato e dipendente dal rapporto principale.
  • In sede di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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