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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09822/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un immobile ha convenuto in giudizio le proprietarie del fondo confinante chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'esistenza di una servitù di scolo costituita per destinazione del padre di famiglia a favore del proprio fondo e, in via subordinata, la costituzione coattiva di una servitù di scarico ai sensi degli artt. 1037 e 1043 c.c. Il tribunale ha respinto le domande e, accogliendo la riconvenzionale, ha ordinato la rimozione del tratto di tubazione che dal fondo dell'attore entrava nel fondo delle convenute. La corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avevano confuso una vicenda relativa a una servitù di acquedotto con quella, diversa, della servitù di scarico; 2) violazione degli artt. 1027 e 1062 c.c., contestando l'affermazione secondo cui l'opera visibile necessaria per la destinazione del padre di famiglia dovesse essere permanente; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando la mancata ammissione/valutazione di documenti prodotti in appello perché rilasciati tardi da un ente locale; 4) violazione degli artt. 1037 e 1043 c.c., assumendo di avere dimostrato l'assenza di alternative allo scarico nel proprio fondo; 5) omesso esame di fatti decisivi in relazione agli artt. 832 e 1321 c.c., censurando la conferma dell'ordine di rimozione della tubatura e il mancato riconoscimento di una pretesa servitù di acquedotto coattivo per destinazione del padre di famiglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte inconferente perché fondato su una vicenda di servitù di acquedotto estranea al thema decidendum, e comunque inammissibile perché introduceva documenti nuovi e mirava a un riesame del merito; ha richiamato altresì il limite dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi e perché la Corte territoriale aveva escluso i presupposti della servitù di scarico, rilevando l'esistenza di una vasca Imhoff e la possibile connessione alla rete fognaria pubblica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di allegazione dell'impossibilità di produzione tempestiva e perché il documento era comunque irrilevante rispetto ai rapporti privatistici. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato la presenza di alternative tecniche di smaltimento. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un'espressione giuridicamente incongrua e ancora una volta riferito a una vicenda diversa da quella oggetto di causa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1027 c.c.

    Richiamato per la nozione generale di servitù prediale e per escludere la fondatezza della censura sulla costituzione per destinazione del padre di famiglia nel caso concreto.

  • art. 1037 c.c.

    Richiamato con riferimento alla servitù coattiva di scarico; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava con l'accertamento di fatto sulle alternative di smaltimento disponibili.

  • art. 1043 c.c.

    Richiamato come norma sulla servitù coattiva di scarico; la domanda è stata respinta perché il fondo risultava dotato di sistemi di trattamento/possibili allacci pubblici.

  • art. 1062 c.c.

    Richiamato per la destinazione del padre di famiglia; la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti fattuali della servitù invocata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'omesso esame di fatti; la Corte ha osservato che la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 2697 e 2729 c.c. nel tentativo di sollecitare una diversa ricostruzione inferenziale dei fatti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo del giudice di merito; la censura è stata ritenuta inammissibile come richiesta di riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o prove ex officio fuori dai poteri consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell'art. 116 c.p.c. non può consistere nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo violazione della regola del prudente apprezzamento o attribuzione di valore di prova legale a un mezzo non previsto.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per censurare la produzione di nuovi documenti in appello; la Corte ha escluso la tempestiva allegazione dell'impossibilità di produrli prima e ne ha ribadito la non decisività.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le rationes decidendi di primo e secondo grado coincidano.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, sia per il limite dell'art. 348-ter, comma 5, sia perché la censura mirava a rivalutare il merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato quale filtro di ammissibilità dei ricorsi che non si confrontano con orientamenti di legittimità consolidati.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità ai fini dell'eventuale impugnazione incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante la legge imponga un diverso regime; non basta contestare il peso probatorio attribuito alle risultanze istruttorie.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. presuppone che la decisione sia stata fondata su prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non essendo sufficiente lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, nel vigore dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., le decisioni di primo e secondo grado siano sovrapponibili quanto alla ricostruzione fattuale e alla soluzione della controversia.
  • Per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre un assetto oggettivo dei luoghi idoneo a manifestare in modo univoco l'asservimento e la sua riferibilità all'originario proprietario unico; la mera esistenza di opere non basta se non è dimostrato il preciso scopo servente.
  • La servitù coattiva di scarico è esclusa quando il fondo del richiedente disponga di sistemi idonei di trattamento o di un possibile collegamento alla rete pubblica, anche se richieda opere di adeguamento o sollevamento.
  • In sede di appello, la produzione di documenti nuovi richiede la prova dell'impossibilità di produrli tempestivamente in primo grado; in difetto, la censura sull'art. 345 c.p.c. è inammissibile, specie quando il documento non sia decisivo per i rapporti privatistici dedotti in causa.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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