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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28695/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (controricorrente)

La controversia

Nel provvedimento originario della Corte di cassazione n. 1504/2021, relativo al ricorso iscritto a RG n. 26918/2016-2020, il dispositivo aveva erroneamente condannato la "società ricorrente" al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La società interessata ha quindi presentato istanza di correzione dell'errore materiale, deducendo che dal complessivo contenuto dell'ordinanza risultava invece che le spese dovevano essere poste a carico dei ricorrenti soccombenti. La Corte ha verificato che si trattava di un evidente lapsus calami, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione, e che la motivazione già chiariva la regola di riparto delle spese secondo soccombenza.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha modificato il dispositivo della precedente ordinanza n. 1504/2021, sostituendo la condanna alle spese dalla "società ricorrente" con la condanna ai "ricorrenti" al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stata disposta l'annotazione in calce all'originale del provvedimento corretto. La decisione non ha inciso sul merito della controversia, ma solo sulla rettifica del capo sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    richiamato come base procedurale per la correzione dell'errore materiale nei provvedimenti della Corte di cassazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata del procedimento di correzione

  • principio di soccombenza

    le spese del giudizio di legittimità seguono la parte soccombente; nel caso concreto dovevano essere poste a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile quando risulti evidente dal contesto motivazionale e non comporti una modifica del contenuto sostanziale della decisione.
  • Se il dispositivo contiene una condanna alle spese incoerente con la motivazione, la correzione è ammissibile quando dall'intero provvedimento emerga chiaramente il corretto criterio di imputazione delle spese secondo soccombenza.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale non serve a riesaminare il merito, ma soltanto a riallineare il dispositivo al contenuto già deciso e motivato.
  • La parte che risulta soccombente nel giudizio di legittimità deve essere condannata alle spese, salvo diversa statuizione espressa e motivata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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