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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05103/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa a contributi non versati al Fondo Integrativo del Gas per il periodo gennaio-luglio 2008. La società ricorrente sosteneva di essere una società pubblica in house, affidataria diretta del servizio pubblico, e quindi estranea all’ambito delle "aziende private del gas" richiamate dagli artt. 7 e 8 della L. 1084/1971; deduceva inoltre che il rapporto societario pubblico e il controllo analogo escludessero l’assoggettamento al contributo integrativo, e che essa già versasse ai dipendenti la previdenza complementare al Fondo Pegaso. Con i motivi di ricorso denunciava: omesso esame di fatti decisivi sulla natura in house della società; nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 7 e 8 L. 1084/1971 e dell’art. 12 disp. prel. c.c.; omesso esame e violazione dell’onere probatorio a carico dell’INPS; violazioni in tema di spese di lite per la compensazione disposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla natura pubblica o in house della società, affermando la perdurante soggezione degli enti societari partecipati ai contributi previdenziali previsti per le imprese private del settore gas, perché l’uso dello strumento societario di diritto privato implica l’assoggettamento alle relative regole, anche in funzione della tutela della concorrenza. Ha considerato infondate le censure sull’omesso esame e sulla violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., rilevando che la Corte d’appello aveva esaminato il materiale istruttorio e che il ricorso mirava in realtà a una diversa valutazione del merito. Ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le doglianze sulle spese, poiché la ricorrente era risultata soccombente nel giudizio di appello. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 L. 1084/1971

    Disciplinano l’obbligo di iscrizione e contribuzione al Fondo integrativo del gas per le aziende private del settore; la Corte ne conferma l’applicabilità anche alle società partecipate o in house che operano con forma societaria privatistica.

  • art. 1, comma 4, L. 61/1987

    La modifica normativa è letta come estensiva dell’ambito dei soggetti obbligati, anche in relazione alle aziende distributrici di metano.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure sono state ritenute infondate perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato le questioni dedotte; non vi è omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È stato invocato come base del motivo di nullità della sentenza, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per sostenere l’interpretazione letterale delle norme sui contributi; la Corte non ha condiviso l’assunto della ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova della pretesa contributiva è stato ritenuto correttamente assolto/valutato dalla Corte d’appello; la doglianza è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le censure sulle spese sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse della ricorrente soccombente in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le società a partecipazione pubblica che operano in forma societaria di diritto privato restano, in assenza di una specifica deroga legislativa, soggette agli obblighi contributivi previsti per le imprese private del medesimo settore.
  • L’eventuale natura "in house" o il controllo analogo dell’ente pubblico non escludono di per sé l’applicazione della disciplina previdenziale, quando l’ente societario utilizza il veicolo civilistico della società di capitali per l’erogazione di servizi in regime concorrenziale.
  • Nell’interpretazione delle norme che individuano i soggetti obbligati alla contribuzione, il riferimento alle "aziende private" può avere valore descrittivo del modello economico-organizzativo, non necessariamente limitativo in senso stretto se il successivo sviluppo ordinamentale ha introdotto società partecipate che svolgono le medesime attività.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente valutato il materiale istruttorio e la doglianza miri soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
  • Le questioni sulle spese di lite non sono deducibili dalla parte integralmente soccombente sul capo decisorio principale quando la censura non incide sul suo concreto interesse processuale.
  • L’esistenza di forme di previdenza complementare a favore dei dipendenti non incide sull’autonomo obbligo contributivo integrativo previsto dalla legge per il settore di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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