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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05151/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione a cartelle esattoriali emesse per il recupero di contributi dovuti alla cassa previdenziale di categoria per gli anni 2008-2015. La corte d'appello aveva accolto l'opposizione dell'iscritto, ritenendo che mancasse il requisito della continuità nell'esercizio della libera professione: nel periodo considerato erano state presentate solo poche pratiche; inoltre l'interessato aveva assunto la carica di socio e amministratore di una società immobiliare/edile, ma senza prova di un effettivo esercizio della professione tramite la società, la quale peraltro era divenuta inattiva; infine, essendo anche lavoratore dipendente e già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, sarebbe stato al più soggetto a iscrizione facoltativa alla cassa. La cassa ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l'obbligo contributivo, sostenendo che la contribuzione minima è dovuta anche in caso di esercizio saltuario o occasionale e persino senza reddito professionale; 2) violazione delle norme che regolano l'autonomia normativa degli enti privatizzati, sostenendo che lo statuto della cassa fosse legittimo e che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il potere regolamentare dell'ente; inoltre deduce che la riforma previdenziale del 1995 avrebbe superato il precedente principio di unicità della copertura previdenziale; 3) violazione delle norme sull'esercizio della professione e sull'onere della prova, sostenendo che l'attività di socio-amministratore di una società operante in settori contigui integrasse comunque esercizio della professione geometra e quindi obbligo di iscrizione e contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della cassa, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, perché la giurisprudenza successiva ha superato l'orientamento richiamato dalla corte territoriale: per i geometri iscritti all'albo l'iscrizione alla cassa e il pagamento della contribuzione minima sono dovuti anche se l'attività professionale è occasionale o saltuaria e anche in assenza di reddito; è legittimo il potere regolamentare della cassa di prevedere la contribuzione minima; l'eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale non esclude di per sé l'obbligo verso la cassa di categoria, trattandosi di attività lavorative distinte; inoltre l'attività di socio e amministratore di società operante nel settore edile può rilevare come esercizio della professione se il geometra vi spende le proprie competenze. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la causa conformandosi a tali principi e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 1 l. n. 37 del 1967

    richiamato dalla ricorrente come base dell'automatismo tra iscrizione all'albo e iscrizione alla cassa dei geometri.

  • artt. 10 e 22 l. n. 773/1982

    utilizzati per sostenere l'obbligo contributivo e la disciplina dell'iscrizione alla cassa dei geometri; la Corte afferma che la riforma del 1995 ha superato il precedente principio di unicità della copertura previdenziale.

  • artt. 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994

    richiamati in tema di privatizzazione e autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati; la Corte reputa legittimo il potere della cassa di adottare il proprio statuto e le misure contributive necessarie all'equilibrio finanziario.

  • art. 5 dello Statuto della CIPAG

    ritenuto legittimo nella parte in cui prevede l'obbligo di contribuzione minima anche per attività saltuaria o occasionale.

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del sistema previdenziale di categoria.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    la Corte ricorda che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati incontra i limiti della legge, ma riconosce che essi possono adottare le determinazioni necessarie a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 2, comma 26, l. n. 335/1995

    richiamato per affermare il principio di specifica copertura previdenziale per ciascuna attività lavorativa o professionale esercitata.

  • art. 1, commi 2 e 6, d.lgs. n. 103/1996

    richiamato tra le norme invocate per la disciplina delle forme previdenziali dei professionisti.

  • art. 16 r.d. n. 724/1929

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della nozione di esercizio professionale rilevante ai fini dell'iscrizione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento alla prova dell'effettivo mancato esercizio della professione e alla rilevanza della posizione di socio-amministratore.

Massime di principio

  • Per i geometri iscritti all'albo, l'iscrizione alla cassa professionale e l'obbligo di versare la contribuzione minima possono sorgere indipendentemente dalla continuità, dalla saltuarietà o dall'occasionalità dell'attività svolta, nonché dall'effettiva produzione di reddito professionale.
  • È legittimo il potere regolamentare della cassa privatizzata di prevedere contributi minimi obbligatori e di disciplinare i presupposti di fatto dell'obbligo contributivo, quando tali scelte siano funzionali all'equilibrio finanziario di lungo periodo.
  • Dopo la riforma del sistema previdenziale, l'eventuale iscrizione del professionista ad altra gestione obbligatoria non esclude di per sé l'obbligo contributivo verso la cassa di categoria, se le attività svolte sono distinte e autonome.
  • L'attività di socio o amministratore di una società può integrare esercizio della professione rilevante ai fini previdenziali quando il professionista vi utilizzi concretamente le proprie competenze tecniche.
  • Nel giudizio sull'obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa professionale, la nozione di esercizio della professione va letta in modo sostanziale e non formalistico, valorizzando l'effettivo impiego delle competenze professionali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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